Ricorso per Cassazione e Patteggiamento: quali sono i limiti?
Il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono sempre aperte. Una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 32915/2024) ci offre un’importante lezione sui limiti all’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento (tecnicamente, ‘applicazione della pena su richiesta delle parti’). Comprendere questi confini è essenziale per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento penale e valuti le diverse strategie processuali.
I fatti del caso
Un soggetto, dopo aver concordato una pena con il Pubblico Ministero e aver ottenuto la ratifica dal Giudice per le Indagini Preliminari, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del ricorso era l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ovvero sosteneva che il giudice avesse inquadrato il suo comportamento in una norma penale sbagliata.
La decisione della Corte sul ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè, non ha valutato se la qualificazione giuridica fosse giusta o sbagliata), ma si è fermata a un gradino precedente, quello dei requisiti di ammissibilità del ricorso stesso. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: i limiti del ricorso per Cassazione ex art. 448 c.p.p.
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i casi in cui è possibile presentare ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi motivi vi è, appunto, l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Tuttavia, la Corte, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha chiarito che tale motivo può essere fatto valere solo quando l’errore del giudice è ‘manifesto’, cioè palesemente evidente dalla lettura della sentenza, del capo d’imputazione e dei motivi del ricorso stesso. Non è possibile, invece, utilizzare questo strumento per proporre una ‘ricostruzione alternativa e più logica dei fatti’. In altre parole, il ricorrente non può chiedere alla Cassazione di riesaminare le prove o di interpretare diversamente la dinamica degli eventi per giungere a una diversa qualificazione giuridica. Il ricorso in esame, secondo la Corte, faceva esattamente questo: mascherava, dietro la denuncia di un errore di diritto, un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità, specialmente dopo un patteggiamento.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che limita fortemente le possibilità di impugnazione successiva. Chi accetta di patteggiare deve essere consapevole che la possibilità di contestare la sentenza in Cassazione è circoscritta a vizi molto specifici e palesi, come un errore evidente nell’applicazione della legge. Non si può usare il ricorso per Cassazione come un’occasione per un ‘terzo tempo’ processuale in cui ridiscutere la vicenda. La decisione di inammissibilità e la conseguente condanna a spese e sanzione pecuniaria servono da monito sull’uso attento e appropriato degli strumenti di impugnazione.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca espressamente gli unici e limitati casi in cui è ammesso il ricorso, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo se l’errore è manifesto e non richiede una nuova valutazione dei fatti.
Cosa significa che un ricorso non può proporre una ‘ricostruzione alternativa dei fatti’?
Significa che il ricorrente non può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o di interpretare gli eventi in modo diverso da come sono stati cristallizzati nell’accordo di patteggiamento. Il ricorso deve basarsi su un errore di diritto evidente dal provvedimento stesso, non su una diversa versione della vicenda.
Qual è la conseguenza se il ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite lonclusioni del PG
udito il ifensore
R.G. 19406-2024
NOME
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite.
La disposizione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619)
Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell’enunciazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, nella prospettazione di un’alternativa e più logica ricostruzione dei fatti.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024.