Ricorso per cassazione: i limiti invalicabili nella valutazione delle prove
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per cassazione, chiarendo in modo inequivocabile che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il caso riguarda un appello contro una condanna per rapina, basato su un presunto vizio di motivazione nella valutazione delle prove. Analizziamo la decisione della Corte e le sue implicazioni.
I Fatti alla Base del Ricorso
Un soggetto, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di rapina, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di appello era incentrato su un presunto ‘vizio di motivazione’. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nell’analizzare e valutare le prove che avevano portato all’affermazione della responsabilità penale, proponendo una lettura alternativa delle risultanze processuali.
Il Principio di Diritto: i confini del ricorso per cassazione
La Corte Suprema ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale penale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ del fatto. Il suo compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella effettuata dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), né di verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento.
Come richiamato nell’ordinanza, citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (sent. Jakani, 2000), il controllo di legittimità della Cassazione si limita a verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia:
* Logica: non deve contenere contraddizioni o palesi errori di ragionamento.
* Completa: deve prendere in esame tutti i punti decisivi sollevati dalle parti.
* Conforme alla legge: deve basarsi su una corretta applicazione delle norme giuridiche.
Qualsiasi tentativo di indurre la Corte a una nuova e diversa valutazione delle fonti di prova, come l’attendibilità di un testimone o la rilevanza di un documento, esula dalle sue competenze e determina l’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che il giudice di merito aveva fornito una motivazione esente da vizi logici. La Corte d’Appello aveva già risposto alle medesime doglianze sollevate in sede di ricorso, spiegando in modo chiaro e coerente le ragioni del proprio convincimento sulla colpevolezza dell’imputato e sulla sussistenza del reato di rapina. Le argomentazioni del ricorrente, pertanto, non denunciavano un reale vizio di legittimità, ma miravano a ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti, non consentita in sede di Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un concetto fondamentale per chiunque intenda affrontare un procedimento penale. Il ricorso per cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti. L’esito del processo dipende in maniera quasi definitiva da come le prove vengono raccolte e valutate nei primi due gradi di giudizio. Per avere successo in Cassazione, è necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata, senza sperare in una semplice riconsiderazione del materiale probatorio. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata quantificata in tremila euro.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare un vizio di legittimità (come un errore di diritto o un’illogicità manifesta della motivazione), mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato di rapina contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2-4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
n igliere estensore
Il Presidente