Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21571 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 24/01/2024 del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria presentata, il 05/04/2024, dal difensore dell’imputato, con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 24/01/2024, il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, ha confermato l’ordinanza con la quale, il precedente 13/10/2023, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri aveva applicato, nei confronti di COGNOME NOME, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e di illecita detenzione armi comuni da sparo.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Sostiene in proposito che nell’ordinanza oggetto d’impugnativa sarebbe stata frettolosamente affermata la credibilità del chiamante in correità COGNOME COGNOME – soggetto che si vuole animato, in primis, dal proposito di contenere le proprie responsabilità – e sarebbe stata erroneamente riconosciuta valenza di riscontri estrinseci ai dicta, tutt’altro che genuini, della diluì compagna COGNOME NOME e alle risultanze dell’attività di osservazione svolta dal personale dei carabinieri operanti.
Il medesimo difensore ha depositato poi una memoria, in data 05/04/2024, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del d.l. n. del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Destituito di fondamento è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che nell’ordinanza impugnata sarebbe stata indebitamente affermata la credibilità del chiamante in correità COGNOME COGNOME – soggetto, in tesi, animato dal proposito di limitare le proprie responsabilità – e sarebbe stata erroneamente riconosciuta valenza di riscontri estrinseci ai dicta, nient’affatto genuini, della di lui compagna COGNOME NOME e alle risultanze dell’attività di osservazione svolta dai carabinieri.
Rileva preliminarmente il Collegio che costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al quale s’intende dare continuità, quello
secondo cui «In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze caute/ari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01, Sez. 6, n. 11194 dell’08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178-01 e Sez. 5, n. 46124 dell’08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997-01).
Fatta tale premessa, è a dirsi che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sussistenza di un quadro indiziario connotato dalla richiesta gravità non risulta affatto affermata in violazione del disposto di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., avendo il Tribunale distrettuale fondato le proprie conclusioni sulle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie provenienti dal coindagato COGNOME NOME – propalante di cui ha previamente apprezzato la credibilità e del cui narrato ha positivamente vagliato l’attendibilità – e sui riscontri estrinseci offerti, con specifico riguardo alla frequentazione de ricorrente, dai dicta della convivente del predetto COGNOME NOME NOME dalle risultanze dell’attività di osservazione svolta dai carabinieri presso l’abitazione al cui interno erano custoditi gli stupefacenti e le armi.
Tanto rende evidente l’insussistenza della dedotta inosservanza dell’evocata disposizione processuale, doglianza con la quale, a ben vedere, si sollecita, in sostanza, una rivalutazione dei fatti, preclusa nel giudizio di legittimità, i ragione dei limiti ad esso correlati.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/05/2024