Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15963 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15963 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Belvedere Marittimo il 21/11/1961
avverso l’ordinanza del 04/12/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del decreto del Presidente della Sezione Riesame del Tribunale di Roma del 3 febbraio 2025, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per quanto di competenza;
lette le conclusioni del precedente difensore d’ufficio di NOME COGNOME avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria del difensore di fiducia di NOME COGNOME avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 18 novembre 2024, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis.1 cod. pen. e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Il suddetto indagato ha proposto appello, davanti al medesimo Tribunale di Roma, dolendosi dell’omessa risposta alla richiesta di revoca o sostituzione della misura in atto da parte del Giudice per le indagini preliminari (che anzi aveva emesso decreto di giudizio immediato), nonché della abnorme pronuncia del giudice del riesame anche direttamente sulle questioni poste a fondamento di tale istanza ex art. 299 cod. proc. pen.
Il medesimo Tribunale, in subordine, è stato, altresì, sollecitato a disporre il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., per l’accertamento della competenza dell’Autorità giudiziaria di Perugia.
Il Presidente della Sezione Riesame del Tribunale di Roma, con proprio decreto del 3 febbraio 2025, ha riqualificato l’appello come ricorso per cassazione «avendo questo Tribunale definito il gravame ex art. 309 cod. proc. pen.».
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Occorre rilevare – preliminarmente e in via assorbente – come l’atto di impugnazione risulti redatto e sottoscritto da un difensore (avv. NOME COGNOME del Foro di Roma) non iscritto all’Albo Speciale dei patrocinatori dinanzi le giurisdizioni superiori.
Appare evidente la violazione di legge (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), senza che rilevi, sul punto, la doverosa nomina officiosa di un difensore cassazionista (avv. NOME COGNOME, né l’ancora successivo deposito di nomina fiduciaria, rilasciata il 19 marzo 2025, in favore dell’avv. NOME COGNOME anch’egli cassazionista (il quale ha poi presentato memoria scritta il seguente 28 marzo).
È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l’appello proposto dal difensore, ove quest’ultimo non sia iscritto nell’Albo
speciale della Corte (Sez. 7, Ord. n. 9047 del 20/02/2025, COGNOME non mass.;
Sez. 7, Ord. n. 6350 del 19/12/2024, dep. 2025, COGNOME non mass.; Sez. 4, n.
47031 del 15/11/2024, NOME non mass.; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013,
COGNOME Rv. 256835-01; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, COGNOME, Rv. 251464-
01; Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, COGNOME, Rv. 249985-01; Sez. 1, n. 38293
del 16/09/2004, COGNOME, Rv. 229737-01); invero, la conversione dell’atto di impugnazione non impedisce la dichiarazione di inammissibilità, in quanto il
principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per
ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019. COGNOME Rv.
277208-01).
3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente nella misura indicata in dispositivo, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (tenuto conto, in particolare, che i profili di censura concernevano non un provvedimento giurisdizionale, ma, al più, un semplice fatto processuale, quale l’asserita mancata risposta del giudice competente a un’istanza difensiva).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025.