Ricorso per Cassazione: Perché è Necessario l’Avvocato?
Presentare un ricorso per cassazione è una fase delicata e altamente tecnica del processo penale. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma di un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale, spesso sottovalutato: il ‘fai da te’ legale non è ammesso. Vediamo perché.
I Fatti del Caso
Un condannato si era visto rigettare, dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, un’istanza volta a ottenere il differimento dell’esecuzione della sua pena. Non accettando questa decisione, l’uomo ha deciso di impugnare l’ordinanza, presentando personalmente un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Questo atto, tuttavia, si è scontrato con una regola procedurale inderogabile, che ha segnato l’esito del suo tentativo.
L’Obbligo del Difensore nel Ricorso per Cassazione
Il Codice di procedura penale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (nota come ‘riforma Orlando’), ha stabilito regole molto precise per l’accesso al giudizio di legittimità. In particolare, gli articoli 571 e 613 del codice prevedono che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa norma esclude categoricamente la possibilità che la parte privata possa presentare l’atto personalmente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, non è entrata nel merito della richiesta di differimento della pena. La sua decisione si è basata esclusivamente sulla violazione della norma procedurale. Il ricorso era stato proposto personalmente dal condannato e non tramite un avvocato cassazionista. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite, che ha chiarito come tale requisito sia un presupposto indispensabile per l’esame del ricorso. La ratio di questa regola risiede nella necessità di garantire un’adeguata professionalità e competenza tecnica nella redazione di atti destinati al più alto organo della giurisdizione, assicurando che i ricorsi siano fondati su questioni di diritto pertinenti e non su doglianze generiche. Il mancato rispetto di questa formalità ha quindi reso il ricorso irricevibile, senza possibilità di sanatoria.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la giustizia ha le sue regole e le forme sono sostanza, specialmente in un ambito tecnico come il processo penale. Chiunque intenda contestare un provvedimento davanti alla Corte di Cassazione deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato abilitato. Agire diversamente non solo porta a una sicura declaratoria di inammissibilità, ma comporta anche conseguenze economiche. Come nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione che un errore procedurale può costare caro.
È possibile presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No, la legge (artt. 571 e 613 c.p.p. post riforma L. 103/2017) stabilisce che il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esaminerà il merito della questione e l’atto sarà considerato come mai proposto.
Chi deve pagare le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso?
In caso di inammissibilità, la parte che ha presentato il ricorso è condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31931 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31931 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRAPANI il 06/09/1969
avverso l’ordinanza del 06/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 6.2.2025 era stata rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo un’istanza di differimento della pena, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione personalmente;
Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2025