Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17642 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17642 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LATRONICO il 24/06/1952
avverso l’ordinanza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso sottoscritto personalmente NOME impugna l’ordinanza del 20
gennaio con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza di ricusazione del 9 gennaio 2025 nei confronti dei magistrati NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione a procedimento non
esplicitato se non attraverso il non pertinente riferimento al “n. 16057/22 RGN R.TE”.
2. Si osserva che è pervenuta a questa Corte una “PEC” in data 17 febbraio 2025 (esposto
– querela), 12 marzo 2025 e 2 aprile 2025 (esposto querela) con allegati numerosi atti indistintamente riferiti a plurime vicende processuali (anche dinanzi al Giudice amministrativo)
relative al ricorrente ed alla “Fondazione Campus Studi Martino”
3. Il ricorso, del tutto generico con riguardo ad aspetti concernenti l’ordinanza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura
de plano, ex art. 610, comma
5 -bis, primo
periodo, cod. proc. pen., perché, a tacer d’altro (è incomprensibile anche solo lo sviluppo logico del testo), proposto personalmente dall’imputato, modalità non più consentita, ai sensi dell’art
613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto
2017, secondo il quale l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Le Sezio Unite di questa Corte si sono già espresse nel senso che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025