Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8973 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8973 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 29/05/2001
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avv so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di tre anni di reclusione e 12.000,00 euro di multa, articolando due mot di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione della pena (primo motivo), no questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nella parte prevede che il ricorso per cassazione debba essere presentato da un difensore iscritto nell’a speciale della Corte di cassazione (secondo motivo);
Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall’imputato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. pr pen., e che, come specificamente evidenziato anche dalle Sezioni Unite, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come mod dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, se comma, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso i cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legisl richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza c ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, 2018, COGNOME, Rv. 272011 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.