Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dalla parte interessata, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Questa ordinanza evidenzia le gravi conseguenze procedurali, inclusa l’inammissibilità dell’atto e sanzioni pecuniarie, per chi non rispetta questa regola.
Il Contesto del Caso: La Richiesta di Differimento Pena
La vicenda ha origine dalla richiesta di un detenuto di ottenere il differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, per motivi di salute. Il Tribunale di Sorveglianza competente aveva respinto tale istanza con un’ordinanza. Insoddisfatto della decisione, il detenuto decideva di impugnare il provvedimento, presentando un ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. L’atto, tuttavia, veniva redatto e sottoscritto personalmente dall’interessato, senza l’assistenza di un legale.
La Decisione sul Ricorso per Cassazione Personale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito della richiesta di differimento pena, che non è stata nemmeno esaminata, ma in un vizio procedurale insuperabile: il difetto di legittimazione del ricorrente. La Corte ha sottolineato come l’appello fosse stato proposto in violazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte: Legge e Giurisprudenza Consolidata
Le motivazioni della Corte sono chiare e si fondano su due pilastri: la normativa vigente e l’interpretazione consolidata delle Sezioni Unite.
In primo luogo, la Corte richiama la cosiddetta ‘riforma Orlando’ (legge 23 giugno 2017, n. 103), che ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. A seguito di questa novella legislativa, è stato stabilito in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
In secondo luogo, la Corte rafforza la propria decisione citando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2017). Questo precedente ha chiarito che tale requisito si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnabile in Cassazione, inclusi quelli in materia cautelare, senza eccezioni. La norma mira a garantire la tecnicità e la specificità dei motivi di ricorso, affidando la difesa a professionisti qualificati per il giudizio di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della vicenda è netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, questa declaratoria comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che possano escludere la colpa nella causazione dell’inammissibilità, il versamento di una sanzione pecuniaria. In questo specifico caso, la somma è stata determinata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza serve quindi come un importante monito: il giudizio di Cassazione è un procedimento altamente specializzato e le regole procedurali, in particolare quelle sulla rappresentanza tecnica, sono inderogabili. Qualsiasi tentativo di ‘fai da te’ è destinato a fallire, con conseguenze economiche negative per chi lo intraprende.
È possibile per un privato cittadino presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. Secondo l’ordinanza, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 all’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non si ravvisano elementi per escludere la colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La regola che impone la firma di un avvocato specializzato si applica a tutti i tipi di provvedimenti impugnabili in Cassazione?
Sì. L’ordinanza, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), chiarisce che l’obbligo di sottoscrizione da parte di un difensore specializzato si applica a qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9758 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SONDRIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato av,Ao alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto le istanze di differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, presentate da NOME COGNOME, per motivi di salute.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto personalmente redatto e sottoscritto, depositato presso la RAGIONE_SOCIALE Penitenziari di Parma.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. GLYPH Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione».
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 febbraio 2024
Il Consigliere estersore
Il Presidente