Ricorso per Cassazione: Perché è Obbligatorio l’Avvocato Cassazionista
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono semplici formalità, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una delle regole più importanti riguarda il ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio possibile. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per ribadire un principio fondamentale: questo tipo di ricorso non può essere presentato personalmente, ma richiede obbligatoriamente la firma di un avvocato specializzato. Vediamo perché questa regola è così stringente, analizzando un caso concreto.
I Fatti del Caso: un Ricorso Fai-da-Te
La vicenda ha origine dalla richiesta di un detenuto di ottenere la liberazione anticipata, un beneficio che riduce la pena per buona condotta. Il magistrato di sorveglianza aveva negato tale beneficio per un periodo di sei semestri. L’interessato ha quindi presentato un reclamo al Tribunale di Sorveglianza, il quale ha confermato la decisione del primo giudice. Non arrendendosi, il detenuto ha deciso di impugnare quest’ultima ordinanza presentando un ricorso per cassazione. Tuttavia, ha commesso un errore procedurale decisivo: ha redatto e depositato il ricorso personalmente, dalla casa di reclusione in cui si trovava, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un difensore.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle ragioni del ricorrente, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, apparentemente severa, è in realtà l’applicazione diretta e inevitabile di una norma precisa del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente non solo non ha ottenuto una revisione del suo caso, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Regola Inderogabile del Ricorso per Cassazione
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale. A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (nota come ‘riforma Orlando’), la norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha sottolineato che il testo della legge è chiarissimo e non lascia spazio a interpretazioni alternative. A rafforzare questa posizione, è stata richiamata una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2017), che ha cementato questo principio. Le Sezioni Unite hanno chiarito che questa regola si applica a qualsiasi tipo di provvedimento si intenda impugnare in Cassazione, compresi quelli in materia di misure cautelari o, come nel caso di specie, di esecuzione della pena. La ‘ratio’ di questa norma è garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, che non è una terza valutazione dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il patrocinio di un avvocato cassazionista non è una scelta, ma un requisito indispensabile. Tentare di agire personalmente in questa sede non solo è inutile, ma è anche controproducente, poiché porta a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori conseguenze economiche negative. La complessità del giudizio di legittimità richiede una competenza specifica che solo un professionista abilitato può fornire, assicurando che l’atto di ricorso rispetti tutti i rigorosi requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. In sintesi, il ‘fai-da-te’ legale, specialmente ai massimi livelli della giurisdizione, è una strada che conduce inevitabilmente a un vicolo cieco.
È possibile presentare un ricorso per cassazione personalmente, senza un avvocato?
No. La legge (art. 613 c.p.p.) richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Questa regola si applica a tutti i tipi di provvedimenti, anche a quelli del tribunale di sorveglianza?
Sì. La Corte ha ribadito, citando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, che l’obbligo del difensore cassazionista vale per il ricorso avverso qualsiasi tipo di provvedimento, inclusi quelli emessi in materia di esecuzione della pena dal tribunale di sorveglianza.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18071 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA
dato avvi o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 15 dicembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha negato la liberazione anticipata con riferimento a sei semestri.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con dichiarazione depositata personalmente pressa la RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. GLYPH Il testo RAGIONE_SOCIALE norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione».
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente