Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso per cassazione è una fase delicata e altamente tecnica del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale, spesso sottovalutato: l’atto non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Vediamo nel dettaglio il caso e le ragioni giuridiche di questa decisione.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Personale Finito Male
La vicenda trae origine dalla decisione di un imputato di impugnare personalmente una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Bolzano per i reati di rapina aggravata e lesioni. L’imputato lamentava che il giudice di merito avesse ritenuto provati i reati senza un’adeguata evidenza probatoria e che la riduzione di pena applicata fosse stata inferiore a un terzo.
Nonostante le doglianze, l’imputato ha commesso un errore procedurale fatale: ha redatto e presentato il ricorso per cassazione di persona, senza l’assistenza di un avvocato cassazionista. Questo dettaglio, apparentemente formale, si è rivelato decisivo per l’esito dell’impugnazione.
L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione e il Principio delle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione, nel valutare l’atto, ha immediatamente rilevato un vizio insanabile. La legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato in modo significativo le norme procedurali, in particolare gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. A seguito di questa riforma, le Sezioni Unite della Cassazione, con la celebre sentenza n. 8914 del 2018, hanno sancito un principio di diritto ormai consolidato.
Il principio stabilisce che: “Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione“.
Le Motivazioni della Corte
L’ordinanza in commento si allinea perfettamente a questo orientamento. I giudici hanno sottolineato che il ricorso era stato sottoscritto e presentato personalmente dall’imputato in una data successiva al 3 agosto 2017, giorno di entrata in vigore della riforma. Di conseguenza, la mancanza della firma di un avvocato cassazionista ha reso l’impugnazione irricevibile, senza nemmeno la possibilità di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La decisione della Corte è stata quindi di natura puramente procedurale. La questione dell’assenza di un difensore qualificato è considerata preliminare e assorbente rispetto a qualsiasi altra valutazione sui motivi del ricorso. In pratica, l’errore formale ha impedito alla Corte di valutare se le lamentele dell’imputato fossero fondate o meno.
Le Conclusioni
L’esito è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, tale declaratoria comporta delle conseguenze economiche per il proponente. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione è motivata dalla colpa del ricorrente nel aver causato l’inammissibilità, agendo senza il necessario patrocinio legale. La vicenda evidenzia in modo inequivocabile l’importanza di affidarsi a un professionista qualificato per le impugnazioni davanti alla Suprema Corte, un errore di forma può precludere ogni possibilità di far valere le proprie ragioni.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e l’atto non produce alcun effetto giuridico, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28369 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 28369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 03UXQZA) nato il DATA_NASCITA n -^
avverso la sentenza del 11/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano dell’il aprile 2024 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di rapina aggravata e lesioni.
1.1 Il ricorrente lamenta che il giudice aveva ritenuto provati i reati contestati sena evidenziare gli elementi di prova e che la riduzione della pena era stata inferiore ad un terzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile.
2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo d provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo special della Corte di cassazione”
Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall’imputato e da lui presentato in data successiva a quella dell’entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/07/2024
La Presidente
Il Consigliere estensore