Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39801 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 39801 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 2150/25
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
-Relatore-
CC Ð 28/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 30/01/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
Ricorso trattato con procedura
, secondo quanto prevede lÕart. 610, comma 5
cod.
proc. pen..
Il ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che ha dichiarato inammissibile lÕappello, è stato proposto personalmente dall’imputato, che ha sottoscritto lÕatto inviato alla Corte , con firma neppure autenticata dal difensore.
1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltˆ dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere – in ogni caso – sottoscritto, a pena di inammissibilitˆ, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dellÕart. 591, comma 1, lett. a), con procedura , secondo il rito indicato dal comma 5 bis dellÕart. 610 cod. proc. pen., giacchŽ proposto da soggetto non legittimato.
2.1. Segue alla inammissibilitˆ del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 28 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME