Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35845 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 35845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Algeria il DATA_NASCITA (alias NOME o NOME o NOME)
avverso la sentenza in data 15/1/2024 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15 gennaio 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 16 novembre 2022 del Tribunale della medesima città con la quale NOME era stato dichiarato colpevole del delitto di ricettazione un telefono cellulare di provenienza furtiva e condannato a pena ritenuta di giustizia.
Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento l’imputato personalmente, deducendo la manifesta illogicità e la carenza di motivazione della sentenza impugnata nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui detta norma dispone che l’atto di ricorso, l memorie ed i motivi nuovi di ricorso debbono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente.
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale d Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Fermo restando che la proposizione personale del ricorso impedisce la corretta instaurazione del rapporto processuale, è comunque doveroso ricordare che questa Corte, nel suo massimo consesso, ha già chiarito che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno,11 settembre 2024.