Ricorso per Cassazione: Perché è Obbligatorio l’Avvocato?
Presentare un ricorso per cassazione è una fase delicata e altamente tecnica del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale, spesso sottovalutata: il ricorso presentato personalmente dall’imputato o dal condannato, senza la firma di un difensore abilitato, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni e le conseguenze di questa norma procedurale.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato e in fase di esecuzione della pena, aveva presentato un reclamo al Magistrato di sorveglianza lamentando una violazione dei suoi diritti e chiedendo dei rimedi specifici previsti dalla legge sull’ordinamento penitenziario (art. 35 ter). Il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato il reclamo inammissibile.
Contro questa decisione, il condannato ha deciso di agire in autonomia, proponendo personalmente un ricorso per cassazione per contestare l’ordinanza del giudice. Tuttavia, questa iniziativa si è scontrata con una precisa regola procedurale introdotta dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103 del 2017).
La Decisione della Corte: un Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato immediatamente inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione è puramente formale ma invalicabile: il ricorso non era stato sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio consolidato, rafforzato dalla riforma del 2017. La legge (in particolare gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale) stabilisce chiaramente che, a differenza di altri gradi di giudizio, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente redatto e sottoscritto da un difensore abilitato.
La legge n. 103 del 2017 ha eliminato la facoltà per l’imputato di presentare personalmente il ricorso, rendendo la difesa tecnica un requisito di ammissibilità imprescindibile. Poiché sia il provvedimento impugnato sia il ricorso in questione erano successivi all’entrata in vigore di tale legge (3 agosto 2017), la nuova disciplina si applicava pienamente al caso di specie. La mancanza della firma dell’avvocato ha quindi reso l’atto radicalmente nullo, impedendo qualsiasi valutazione sul contenuto delle lamentele del ricorrente. La condanna alla sanzione pecuniaria, inoltre, è una conseguenza diretta dell’inammissibilità quando non si possono escludere profili di colpa in capo al ricorrente, come stabilito da una precedente sentenza della Corte Costituzionale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale: il ‘fai-da-te’ giudiziario, soprattutto davanti alla Corte di Cassazione, non è ammesso. Il giudizio di legittimità è un procedimento complesso che richiede competenze tecniche specifiche. L’obbligo di avvalersi di un difensore specializzato non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità e un filtro per assicurare che alla Corte vengano sottoposte solo questioni di diritto fondate e formulate correttamente. Per i cittadini, la lezione è chiara: per tutelare efficacemente i propri diritti in sede di legittimità, è indispensabile affidarsi a un legale esperto, evitando iniziative personali che, come in questo caso, portano non solo al rigetto del ricorso ma anche a ulteriori conseguenze economiche.
Un cittadino può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è stata esclusa la facoltà dell’imputato o del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e l’impugnazione non produce alcun effetto. Inoltre, come conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali.
Perché il ricorrente è stato condannato anche a pagare una sanzione pecuniaria?
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è una conseguenza prevista dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso, quando non è possibile escludere che l’impugnazione sia stata proposta per colpa. La Corte ha ritenuto che, in questo caso, sussistessero profili di colpa e ha quantificato la sanzione in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2565 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2565 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MILANO il 22/12/1992
avverso l’ordinanza del 09/09/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
è
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo in materia di rimedi restitutori ex art. 35 ter I. 26 luglio 197 n. 354.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte d cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.