Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Sant’Agata de’ Goti il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 11/4/2024 confermava la sentenza del Tribunale di Latina del 23/6/2020, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati ascrittigli.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall’imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all’obbligo di proposizione dell’impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. pe come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
1.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01), ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell’imputato nella
necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l’esercizio del di impugnazione in cassazione: «L’attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assicura alto livello di professionalità nell’impostazione e nella redazione di un impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedime connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei r redatti da difensori non iscritti nell’apposito albo speciale, ma forma sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell comma 1».
1.2. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a nor dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al paga delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa de ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 31 ottobre 2024.