Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’apposito albo speciale. Questa pronuncia offre l’occasione per analizzare le stringenti regole formali che governano l’accesso al giudizio di legittimità e le conseguenze della loro violazione.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Napoli per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.
Il Ricorso dell’Imputato e il Vizio Formale
Nel suo atto, l’imputato lamentava una carenza di motivazione sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale sia in relazione alla determinazione della pena (la cosiddetta dosimetria). Tuttavia, il ricorso presentava un vizio insanabile che ne ha precluso l’esame nel merito: era stato sottoscritto soltanto dall’imputato stesso e non da un legale abilitato.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza. La motivazione della decisione è netta e si fonda su una precisa disposizione di legge. A seguito della riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale sono stati modificati, introducendo un requisito di forma inderogabile.
La normativa vigente stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La facoltà per la parte di presentare personalmente l’atto di impugnazione, prevista in altri gradi di giudizio, è espressamente esclusa per il giudizio di legittimità. Questa regola mira a garantire l’elevato tecnicismo giuridico richiesto in questa sede, dove non si discutono i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge.
Poiché il ricorso non rispettava questo requisito essenziale, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità per mancanza di una formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte di Appello diventa definitiva. In secondo luogo, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, è stata irrogata una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente inammissibile.
Questo caso sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a un difensore specializzato per l’impugnazione in Cassazione, poiché il rispetto delle norme procedurali è un presupposto non solo per avere una chance di successo, ma per consentire al giudice di esaminare il merito delle proprie ragioni.
Un imputato può firmare personalmente un ricorso per cassazione penale?
No. La legge, a seguito della riforma del 2017, stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa accade se un ricorso per cassazione è presentato senza la firma dell’avvocato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Ciò significa che la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13974 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13974 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 9 febbraio 2022, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ai delitti di cui agli artt. 648 e 474 c pen.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione sottoscritto soltanto dall’imputato – deducendo la carenza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere presentato dalla parte personalmente, Infatti, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, esso deve essere sottoscritto, a
pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte d cassazione.
Si deve dunque dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024