Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
L’accesso alla giustizia di ultima istanza, la Corte di Cassazione, è un momento cruciale nel percorso processuale. Tuttavia, è regolato da norme stringenti che non ammettono deroghe. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale, pena l’inammissibilità. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni e le conseguenze di questa regola.
I Fatti del Caso: Dalla Richiesta di Remissione al Ricorso Personale
La vicenda ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale nel 2017. L’imputato, non avendo proposto appello nei termini, presentava un’istanza di “remissione in termini”, chiedendo cioè di essere riammesso alla possibilità di impugnare la sentenza nonostante la scadenza del termine. Il Tribunale, con un’ordinanza del gennaio 2023, respingeva tale richiesta.
Contro questa decisione, l’imputato decideva di agire personalmente, proponendo un ricorso per cassazione senza l’assistenza di un legale. L’obiettivo era ottenere l’annullamento dell’ordinanza e, di conseguenza, la possibilità di presentare l’atto di appello tardivo.
La Decisione sul ricorso per cassazione: Inammissibilità
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e non lascia spazio a interpretazioni: l’impugnazione presentata personalmente dalla parte non può essere esaminata nel merito.
Il Principio di Diritto: L’Art. 613 del Codice di Procedura Penale
La Corte fonda la sua decisione sull’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che gli atti di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. La legge non ammette eccezioni per il ricorso presentato direttamente dall’imputato.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
L’inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (poiché la norma è chiara e consolidata in giurisprudenza), lo ha condannato anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si basano su un’interpretazione rigorosa e consolidata della legge. Il requisito della sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità e competenza tecnica in un giudizio, come quello di legittimità, che verte esclusivamente sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme di diritto. La Corte ha richiamato precedenti sentenze, anche a Sezioni Unite, che confermano come questa regola si applichi a qualsiasi tipo di provvedimento impugnato in Cassazione, senza alcuna distinzione. La presentazione personale del ricorso costituisce, quindi, una violazione insanabile di un requisito essenziale per l’accesso a questo grado di giudizio.
Le Conclusioni
La decisione in esame offre un insegnamento pratico di fondamentale importanza: il “fai-da-te” processuale, specialmente nei gradi più alti della giurisdizione, è una strada non percorribile e controproducente. Chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione in ambito penale deve necessariamente affidarsi a un difensore specializzato e abilitato. Tentare di agire personalmente non solo garantisce l’insuccesso dell’iniziativa, ma espone anche al rischio concreto di essere condannati al pagamento di spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile presentare un ricorso per cassazione in materia penale senza un avvocato?
No, la legge (art. 613 c.p.p.) richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisa una colpa, anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, come stabilito in questo caso.
Questa regola si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnato in Cassazione?
Sì, l’ordinanza, richiamando la giurisprudenza consolidata, specifica che la regola si applica al ricorso per cassazione avverso “qualsiasi tipo di provvedimento”, ribadendo il carattere generale e inderogabile del requisito della difesa tecnica specializzata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11804 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11804 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/01/2023 del Tribunale di Napoli
RITENUTO IN FATTO E CONSIDIIERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 16 gennaio 2023, ha rigettato l’istanza con la quale l’imputato NOME chiedeva la remissione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa in data 16 ottobre 2017 dal Tribunale di Napoli.
NOME COGNOME propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta ordinanza chiedendo di essere rimesso in termini per la proposizione dell’atto di appello.
L’impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cessazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, COGNOME, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024
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