Ricorso per cassazione: perché l’assistenza di un avvocato è indispensabile
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato. Questa decisione sottolinea l’importanza delle formalità procedurali e le severe conseguenze della loro inosservanza, anche quando le ragioni di merito potrebbero apparire fondate.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna per fatti di bancarotta, emessa dal Tribunale di Monza e parzialmente riformata in appello dalla Corte di Milano, con una riduzione della pena. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, decideva di impugnare la sentenza di secondo grado proponendo personalmente ricorso per cassazione. La sua difesa si basava su un punto specifico: sosteneva di aver assunto la carica di amministratore della società solo dopo la commissione dei fatti contestati e, pertanto, di non averne alcuna responsabilità.
La Decisione della Corte e l’Importanza del ricorso per cassazione formale
Nonostante le argomentazioni di merito sollevate, la Suprema Corte non è nemmeno entrata nell’analisi dei fatti. Ha, invece, dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. La ragione è puramente procedurale ma di importanza cruciale: l’atto di ricorso era stato presentato e sottoscritto personalmente dall’imputato, in violazione di una norma specifica del codice di procedura penale.
le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che tanto l’atto di ricorso quanto le memorie successive devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. I giudici hanno richiamato un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (la sentenza “Aiello” del 2017), la quale ha chiarito che questa regola si applica a tutti i ricorsi presentati dopo l’entrata in vigore della riforma, senza eccezioni. Poiché l’imputato ha agito personalmente, il suo ricorso è risultato privo di un requisito formale essenziale, impedendo alla Corte di valutarne il contenuto.
le conclusioni
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata duplice e severa per il ricorrente. In primo luogo, la sua condanna è divenuta definitiva senza che le sue ragioni potessero essere discusse. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il giudizio di Cassazione è un procedimento altamente tecnico, e il rispetto delle regole formali, come la necessaria assistenza di un avvocato cassazionista, non è un mero cavillo, ma una condizione imprescindibile per accedere alla giustizia di legittimità.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. La legge n. 103 del 2017 ha modificato l’art. 613 del codice di procedura penale, stabilendo che l’atto di ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
La regola che impone la firma dell’avvocato per il ricorso in Cassazione si applica a tutti i ricorsi?
Sì, come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite citata nel provvedimento (sentenza Aiello n. 8914/2017), questa regola si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti dopo l’entrata in vigore della novella legislativa del 2017.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7741 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 7741 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CONDOVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del”…..91 – 01LUIGI PRATOLA
udito il difen-góre
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello ‘di Milano, in parziale riforma della sentenza resa d Tribunale di Monza nei confronti del ricorrente, ha ridotto la pena infl all’imputato confermando nel resto la sentenza di condanna.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato assumendo di aver assunto la carica di amministratore dopo l commissione dei fatti di bancarotta per cui vi è stata condanna.
Il ricorso è inammissibile posto che la legge n. 103 del 2017 h modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e ha stabilito tanto l’atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbon essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensori is nell’albo speciale della Corte di cassazione; tale regola, c affermato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello si applic indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all’entra vigore della novella.
L’impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 4.000,00
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favor della Cassa delle ammende
Roma, 1 dicembre 2023
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CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIC NE PENALE