Ricorso per Cassazione: Perché è Obbligatoria la Firma dell’Avvocato?
Presentare un ricorso per cassazione è una fase delicata e altamente tecnica del processo penale. Un recente provvedimento della Corte Suprema, l’ordinanza n. 4096 del 2024, ribadisce un principio fondamentale, spesso sottovalutato: l’impossibilità per il privato cittadino di agire personalmente in questa sede. La vicenda analizzata offre uno spunto cruciale per comprendere le conseguenze della mancanza di una difesa tecnica qualificata.
Il Caso: Dalla Sorveglianza alla Cassazione Senza Difesa Tecnica
Un soggetto, condannato in via definitiva, si era visto rigettare dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna la richiesta di accedere a misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Non condividendo la decisione, l’interessato decideva di impugnare il provvedimento presentando personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione.
Questo atto, compiuto senza l’assistenza di un legale, si è rivelato fatale per le sorti dell’impugnazione.
L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione: la Riforma del 2017
Il cuore della questione risiede in una modifica normativa cruciale. La legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando) ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale. Prima di questa riforma, la legge consentiva alla parte di presentare personalmente il ricorso. La nuova formulazione ha invece eliminato questa possibilità, stabilendo che l’atto debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
L’obiettivo del legislatore è stato quello di garantire un elevato standard di tecnicismo e professionalità nei ricorsi presentati alla Suprema Corte, che è giudice di legittimità e non di merito.
Le motivazioni della Corte Suprema
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha svolto un ragionamento lineare e ineccepibile. I giudici hanno rilevato che l’impugnazione era stata proposta personalmente dall’interessato in una data successiva al 3 agosto 2017, giorno di entrata in vigore della riforma. Di conseguenza, l’atto era privo di un requisito formale essenziale: la sottoscrizione di un avvocato cassazionista.
La mancanza di tale requisito, definito dalla legge come causa di inammissibilità, non lascia spazio a interpretazioni. La Corte ha richiamato anche un precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che aveva consolidato questo principio. L’inammissibilità è stata dichiarata de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma in modo netto che chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione in materia penale deve obbligatoriamente rivolgersi a un avvocato iscritto all’albo speciale. Il ‘fai da te’ legale, in questa sede, non solo è inefficace, ma produce conseguenze economiche negative.
La dichiarazione di inammissibilità, infatti, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro. Questa sanzione è legata alla colpa del ricorrente nell’aver intrapreso un’azione giudiziaria senza rispettare le regole procedurali fondamentali.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, che ha modificato l’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Questa regola si applica a tutti i ricorsi presentati dopo quale data?
La regola dell’obbligatoria sottoscrizione da parte di un difensore si applica a tutti i ricorsi proposti in data successiva al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge di riforma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
Ajoi l l dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ORDINANZA
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso è proposto avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME, diretta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. o la detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall’interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente