Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso mondo del diritto processuale penale, le forme e le procedure non sono meri cavilli, ma garanzie fondamentali per il corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una regola cruciale: il ricorso per cassazione non può essere un’iniziativa personale dell’imputato, ma richiede obbligatoriamente l’intervento di un difensore specializzato. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato riconosciuto colpevole per i reati di false attestazioni a un pubblico ufficiale e per un’ipotesi lieve di reato in materia di stupefacenti.
Contro la decisione di secondo grado, l’imputato decideva di presentare personalmente ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando vizi relativi al trattamento sanzionatorio. Pur avendo redatto e firmato l’atto di suo pugno, delegava un difensore per il mero deposito materiale del ricorso.
La Decisione della Corte: un Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio ormai consolidato nel nostro ordinamento: la necessità del patrocinio di un avvocato abilitato per agire davanti alla Suprema Corte.
La Difesa Tecnica come Requisito Fondamentale
I giudici hanno chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, pena l’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte distingue nettamente tra la legittimazione a proporre il ricorso, che spetta alla parte (la titolarità del diritto all’impugnazione), e le modalità di proposizione, ovvero il suo concreto esercizio. Quest’ultimo, data l’elevata tecnicità del giudizio di cassazione, richiede obbligatoriamente la rappresentanza tecnica di un avvocato.
L’Irrilevanza della Delega per il Deposito
Un punto interessante chiarito dall’ordinanza è che non basta delegare un avvocato per il solo deposito dell’atto. Anche se un legale autentica la firma dell’imputato o accetta l’incarico di depositare il ricorso, ciò non sana il vizio. Queste attività, infatti, non attribuiscono al difensore la paternità dell’atto, che rimane un’iniziativa personale della parte e, come tale, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si radicano nella natura stessa del giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito dove si ridiscutono i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura. Questa funzione richiede competenze tecniche specifiche che solo un avvocato cassazionista possiede. Permettere il ricorso personale snaturerebbe la funzione della Corte e aprirebbe le porte a impugnazioni generiche e non tecnicamente fondate, congestionando ulteriormente il sistema.
La Suprema Corte, richiamando precedenti pronunce (tra cui una delle Sezioni Unite), ha ribadito che la norma non è un mero formalismo, ma una garanzia di effettività della difesa e di serietà dell’impugnazione. La sanzione dell’inammissibilità è la diretta e inevitabile conseguenza della violazione di questa regola procedurale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara e inequivocabile: chi intende impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione deve necessariamente affidarsi a un avvocato iscritto all’apposito albo. Il “fai da te” processuale in questa sede non solo è inefficace, ma anche controproducente. La dichiarazione di inammissibilità comporta, infatti, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione rafforza il ruolo indispensabile della difesa tecnica qualificata come pilastro del giusto processo, soprattutto nel grado più alto della giurisdizione.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. Secondo l’ordinanza, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione. La presentazione personale da parte dell’interessato non è permessa dalla legge.
Se un avvocato autentica la firma dell’imputato o riceve una delega solo per depositare il ricorso, il vizio è sanato?
No. L’ordinanza chiarisce che tali atti sono irrilevanti. L’autenticazione della firma o la delega per il mero deposito non attribuiscono al difensore la titolarità e la paternità dell’atto di ricorso, che deve essere redatto e sottoscritto da lui.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per questi motivi?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 808 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA pilL
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 marzo 2023 la Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza di condanna del 10 ottobre 2022 del Tribunale di Padova in composizione monocratica con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 73 comma quinto D.p.r. 309/90.
Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato personalmente lamentando violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio e delegando un difensore al deposito del ricorso.
Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all’art. 610 comrna 5 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile non essendo previsto dall’ordinamento processuale penale che l’interessato possa presentare ricorso in cassazione personalmente senza avvalersi del patrocinio di un difensore.
1.1. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli ari:t. 571 e 613 cod.
proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, (2018), Rv. 272010).
A ciò si aggiunga che risulta irrilevante’ per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarit dell’atto stesso. (Sez.3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475).
2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2023 Il con igliere estensore GLYPH
Il Presidente