Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso per cassazione è una fase cruciale e altamente tecnica del processo penale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale, spesso sottovalutato: dopo la riforma del 2017, la parte non può più agire personalmente. L’assistenza di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non è una scelta, ma un requisito di ammissibilità la cui mancanza porta a conseguenze severe. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Presentato Personalmente
Il caso in esame ha origine da un ricorso straordinario per errore di fatto, presentato da un soggetto condannato direttamente alla Corte di Cassazione. L’individuo aveva agito personalmente, senza avvalersi di un difensore, impugnando una precedente sentenza della stessa Corte che aveva già dichiarato inammissibile un suo primo ricorso. La questione centrale, quindi, non riguardava il merito della vicenda, ma un puro vizio di forma: la mancanza della firma di un avvocato specializzato.
La Riforma del 2017 e le Regole per il Ricorso per Cassazione
Il punto di svolta normativo è rappresentato dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017. Questa legge ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, eliminando la possibilità per la parte di presentare personalmente il ricorso per cassazione. Prima di tale modifica, esisteva un’eccezione che consentiva all’imputato di agire in autonomia. Oggi, questa possibilità è stata cancellata.
La normativa attuale impone, a pena di inammissibilità, che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione e munito di procura speciale. La Corte, nell’ordinanza in commento, ha precisato che questa regola non si applica solo al ricorso ordinario, ma si estende a tutte le forme di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte, incluso il ricorso straordinario per errore di fatto previsto dall’art. 625-bis c.p.p.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e basata su due pilastri:
1. Violazione dell’art. 613 c.p.p.: Il ricorso è stato proposto dopo l’entrata in vigore della Legge 103/2017, che ha reso obbligatorio il “ministero del difensore”. Essendo stato presentato personalmente dal condannato, l’atto manca di un requisito formale essenziale per la sua validità.
2. Principio di specialità: La Corte ha richiamato un proprio precedente (Sez. 5, n. 18315/2019) per affermare che l’obbligo di difesa tecnica si applica a tutte le impugnazioni in Cassazione, senza eccezioni. La tecnicità e la complessità dei giudizi di legittimità richiedono necessariamente la competenza di un professionista qualificato.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza neanche entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 4.000 euro a favore della Cassa delle Ammende. Tale sanzione è prevista quando l’inammissibilità non deriva da una causa di forza maggiore o da un errore scusabile, ma da una palese violazione delle norme procedurali.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche per il Cittadino
Questa ordinanza offre un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La strada del “fai da te” legale è preclusa. Affidarsi a un avvocato cassazionista non è solo una garanzia di professionalità, ma un presupposto indispensabile per far sì che il proprio ricorso venga anche solo esaminato. Ignorare questa regola non solo rende l’azione legale inutile, ma espone a sanzioni economiche significative. La complessità del diritto richiede competenza, e nel giudizio di legittimità, questa competenza è un requisito non negoziabile.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, dopo la riforma introdotta con la Legge n. 103 del 2017, non è più consentito. Ogni ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’apposito albo speciale, a pena di inammissibilità.
La regola dell’assistenza obbligatoria di un avvocato vale anche per il ricorso straordinario per errore di fatto?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che anche il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis del codice di procedura penale, deve essere proposto da un difensore specializzato e non può essere presentato personalmente dalla parte.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per mancanza della firma dell’avvocato?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso specifico, l’importo è stato stabilito in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2897 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2897 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CADELBOSCO DI SOPRA il 30/03/1952
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. alla sentenza della Terza sezione di questa Corte di legittimità del 14 febbraio 2024, la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla predetta COGNOME
Si osserva, con rilievo dirimente, che l’impugnazione risulta proposta persona dal condannato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, d è entrata in vigore la L. 23 giugno 2017, n.103 che ha modificato l’art.613, comma 1, c pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale mo normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inamm da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. E’ stato inolt il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata a 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscrit di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell’albo sp Corte di cassazione (Sez. 5 – n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di pr a norma dell’art.610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzional del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorr proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammiss segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, i della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibi ricorso, nella misura di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024