Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2897 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2897 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CADELBOSCO DI SOPRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato-awise- &le- Perrt -it
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. alla sentenza della Terza sezione di questa Corte di legittimità del 14 febbraio 2024, la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla predetta COGNOME
Si osserva, con rilievo dirimente, che l’impugnazione risulta proposta persona dal condanNOME, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, d è entrata in vigore la L. 23 giugno 2017, n.103 che ha modificato l’art.613, comma 1, c pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale mo normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inamm da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. E’ stato inolt il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. essere proposto dal condanNOME personalmente, ma, a seguito della modifica apportata a 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscrit di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell’albo sp Corte di cassazione (Sez. 5 – n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di pr a norma dell’art.610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzional del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorr proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammiss segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, i della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibi ricorso, nella misura di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024