Ricorso per Cassazione: Perché il ‘Fai da Te’ è Inammissibile
Presentare un ricorso per cassazione è una delle fasi più delicate e tecniche del processo penale. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: l’appello alla Cassazione non ammette improvvisazioni e richiede obbligatoriamente l’assistenza di un legale specializzato. Un imputato che ha tentato di agire personalmente si è visto dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso: Un Appello Senza Avvocato
Un individuo, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale, decideva di impugnare la decisione direttamente davanti alla Corte di Cassazione. Il problema? L’atto di ricorso era stato redatto e sottoscritto personalmente dall’imputato, senza l’intervento di un avvocato. Inoltre, il ricorso non specificava alcun motivo a sostegno della richiesta di annullamento, limitandosi a una generica contestazione della sentenza.
La Decisione della Corte: Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione palesemente inammissibile, senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si basa su due pilastri procedurali, resi ancora più stringenti dalla riforma legislativa del 2017 (Legge n. 103).
La Mancanza di Legittimazione: Il Ruolo Esclusivo del Difensore
Il primo e decisivo motivo di inammissibilità riguarda la legittimazione a proporre il ricorso. La legge (in particolare gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale) stabilisce chiaramente che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.
L’imputato non ha più la facoltà di presentare personalmente questo tipo di impugnazione. La sottoscrizione del legale specializzato non è una mera formalità, ma una garanzia di tecnicità e professionalità, indispensabile per navigare le complesse questioni di legittimità proprie del giudizio di Cassazione.
I Motivi di Ricorso Limitati per il Patteggiamento
Oltre al vizio di forma, la Corte ha sottolineato un secondo aspetto. Anche qualora fosse stato presentato da un avvocato, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi specifici e tassativamente elencati dalla legge. Questi includono:
* Errori nell’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso viziato);
* Mancata correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza del giudice;
* Errata qualificazione giuridica del reato;
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Nel caso di specie, il ricorso era generico e non articolava nessuno di questi motivi specifici, rendendolo comunque inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione ribadendo la ratio della riforma del 2017: deflazionare il carico di lavoro della Cassazione e assicurare che i ricorsi siano fondati su questioni giuridiche serie e pertinenti. Consentire ricorsi personali e generici vanificherebbe questo obiettivo, intasando la Corte con appelli privi dei requisiti minimi di ammissibilità. La condanna al pagamento di quattromila euro a favore della cassa delle ammende, prevista dall’art. 616 c.p.p., funge da deterrente contro la proposizione di impugnazioni avventate o dilatorie, sottolineando la serietà dell’accesso al giudizio di legittimità.
Conclusioni: L’Importanza della Difesa Tecnica
Questa ordinanza è un monito chiaro: il processo davanti alla Corte di Cassazione è un terreno per specialisti. Il ‘fai da te’ legale non solo è inefficace, ma può risultare controproducente, portando a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche. Affidarsi a un difensore abilitato non è un’opzione, ma un requisito imprescindibile per tutelare i propri diritti nel più alto grado di giudizio, garantendo che le proprie ragioni siano presentate in modo tecnicamente corretto e giuridicamente fondato.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, la normativa vigente, come modificata dalla Legge n. 103/2017, stabilisce che il ricorso per cassazione debba essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa accade se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38361 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;/
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. senza articolare alcun motivo.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato, in primo luogo, proposto da soggetto privo di legittinnazione.
Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Peraltro a far tempo dal 3/8/2017, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr, art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglinnento ex art. 129 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024