Ricorso per Cassazione: Perché la Firma Personale dell’Imputato lo Rende Nullo?
Nel complesso mondo della procedura penale, i requisiti formali non sono semplici cavilli, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ricorso per cassazione deve essere proposto esclusivamente da un avvocato abilitato. Un atto firmato personalmente dall’imputato è, senza appello, inammissibile. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Breve: Dal Ricorso Personale alla Rinuncia
Un uomo, condannato dal Giudice per le indagini preliminari di Pescara a due anni e sei mesi di reclusione per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, decide di contestare la sentenza. Presenta personalmente un ricorso per cassazione, riservandosi di aggiungere in seguito i motivi specifici.
Successivamente, forse resosi conto dell’errore procedurale o per altre ragioni, l’imputato, tramite il suo difensore, fa pervenire un atto di rinuncia all’impugnazione. Tuttavia, la questione della validità del ricorso originario era già sul tavolo della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso per Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della vicenda, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un presupposto formale, ma inderogabile, stabilito dalla legge.
La Regola dell’Art. 613 del Codice di Procedura Penale
Il punto centrale della questione è l’articolo 613 del codice di procedura penale. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), la norma stabilisce chiaramente che il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Questo requisito non ammette deroghe. La firma personale dell’imputato, anche se autenticata, non è sufficiente. La legge ha voluto riservare questo specifico grado di giudizio a professionisti con una particolare qualificazione, data la natura del giudizio di Cassazione, che non riesamina i fatti ma valuta la corretta applicazione del diritto.
L’Irrilevanza della Rinuncia Successiva
La Corte ha inoltre chiarito che la successiva rinuncia all’impugnazione non può ‘sanare’ il vizio originale. L’inammissibilità del ricorso è un difetto che si manifesta al momento della sua presentazione. Pertanto, la Corte è tenuta a rilevarla d’ufficio, indipendentemente da eventi successivi come la rinuncia, che presupporrebbe un’impugnazione validamente proposta.
Le Motivazioni
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In base al principio di soccombenza, chi propone un ricorso inammissibile è considerato la parte ‘perdente’ e deve farsi carico dei costi. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In aggiunta, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), la Cassazione ha imposto anche il pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Questo avviene quando non vi sono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa. In questo caso, l’errore procedurale (la firma personale anziché quella del difensore) è considerato una causa di inammissibilità imputabile alla parte, che ha agito senza rispettare una norma chiara del codice di rito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: il ricorso per cassazione è un atto tecnico che richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato specializzato. Il tentativo di agire personalmente in questa fase processuale non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La decisione sottolinea come il rispetto delle regole procedurali sia un elemento imprescindibile per accedere alla giustizia e far valere le proprie ragioni, specialmente nell’ultimo e più tecnico grado di giudizio.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. L’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103/2017, stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non esaminerà i motivi del ricorso e la questione non verrà giudicata nel merito. Inoltre, il ricorrente sarà condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La rinuncia all’impugnazione sana un ricorso presentato in modo errato?
No. L’inammissibilità originaria del ricorso, dovuta a un vizio di forma come la mancanza della firma del difensore, non può essere sanata da una successiva rinuncia. La Corte è tenuta a dichiarare l’inammissibilità iniziale, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 166 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 166 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Pescara Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari di Pescara ha applicato a NOME la pena di anni due e mesi sei di reclusione, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., in relazione a plurime ipotesi di condotte di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma personale, riservandosi la successiva indicazione di motivi.
Successivamente ha fatto pervenire, a mezzo del suo difensore, atto di rinunzia alla proposta impugnazione.
Il ricorso è inammissibile.
Invero deve considerarsi che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso ( Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475 -01). L ‘ inammissibilità originaria del ricorso, indipendentemente dalla sopravvenuta carenza di interesse alla pronunzia per effetto dell’intervenuta rinunzia all’impugnazione , impone, per il principio di soccombenza, la condanna del predetto alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, anche al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità».
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 03/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME