Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3172 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3172 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH NOME proponeva istanza di restituzione in termini alla Corte di appello di Bologna per proporre appello nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in composizione collegiale del 4 luglio 2018;la Corte di appello di Bologna, rilevato che la condanna era divenuta definitiva in seguito alla sentenza della Corte di appello, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte.
1.1 Nell’istanza, il ricorrente lamentava di non aver mai avuto conoscenza degli atti del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’alb speciale della Corte di cassazione”
Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall’imputato e da lui presentato in data 4 agosto 2023, dunque a seguito dell’entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.
Con riferimento al caso specifico, si deve ribadire che è inammissibile l’istanza di restituzione nel termine – indirizzata alla Corte di appello e da quest’ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente proposta sia dall’imputato personalmente sia dal difensore non cassazionista (Sez. 5, n. 32829 del 12/07/2006 COGNOME, Rv. 235200 – 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 32462 del 2015, COGNOME; Sez. 4, n. 7982 del 2015, COGNOME; Sez. 1, n. 9122 del 2011, COGNOME; Sez. 5, Sentenza n. 29340 del 19/04/2023).
1.2 Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
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rs’.
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 06/12/2023