Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31332 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31332 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CADELBOSCO DI SOPRA il 30/03/1952
avverso l’ordinanza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 7 marzo 2025 la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibili talune istanze di revisione di sentenze presentate ai sensi dell’art. 629 cod. proc. pen. da COGNOME NOMECOGNOME
Avverso tale pronuncia ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputata, lamentando vari profili di doglianza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall’imputata.
E’ ben noto, infatti, che ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. E’ stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’al speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
DIEPOSITATA
GLYPH