Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Un Ricorso per Cassazione rappresenta l’ultima istanza di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare regole procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’imputato non può presentare personalmente ricorso, ma deve obbligatoriamente avvalersi di un difensore abilitato. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Personale Respinto
Il caso trae origine dalla decisione di un imputato di impugnare personalmente una sentenza della Corte di Appello di Milano. Quest’ultima aveva rideterminato la sua pena riconoscendo la continuazione tra i reati contestati e altri già giudicati. L’imputato, convinto delle proprie ragioni, ha redatto e sottoscritto l’atto di ricorso, inviandolo tramite raccomandata alla Corte. Tuttavia, la sua firma non era autenticata da alcun soggetto qualificato, e soprattutto, l’atto non recava la sottoscrizione di un avvocato.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Difetto di Legittimazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, senza nemmeno fissare un’udienza. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse stato proposto da un soggetto non legittimato a farlo. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo Esclusivo del Difensore nel Ricorso per Cassazione
La motivazione della Corte è netta e si fonda su una modifica legislativa cruciale introdotta dalla legge n. 103 del 2017. A partire dal 3 agosto 2017, il legislatore ha espressamente escluso la facoltà per l’imputato di proporre personalmente il Ricorso per Cassazione.
L’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questo requisito non è un mero formalismo, ma una garanzia di tecnicità e professionalità in un giudizio, come quello di legittimità, che si concentra esclusivamente sulla corretta applicazione della legge e non sul riesame dei fatti.
La Corte ha richiamato anche un precedente delle Sezioni Unite (la massima espressione della giurisprudenza di legittimità) che aveva già consolidato questo principio. Pertanto, essendo il ricorso stato presentato personalmente dall’imputato dopo l’entrata in vigore della riforma, è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per gli Imputati
Questa ordinanza conferma in modo inequivocabile che il percorso verso la Corte di Cassazione richiede obbligatoriamente l’assistenza di un legale specializzato. Qualsiasi tentativo di ‘fai-da-te’ da parte dell’imputato è destinato a fallire, comportando non solo la perdita della possibilità di far valere le proprie ragioni, ma anche un aggravio di spese. La scelta di escludere il ricorso personale dell’imputato mira a garantire che il giudizio di legittimità sia alimentato da atti tecnicamente validi, evitando di sovraccaricare la Corte con impugnazioni prive dei necessari requisiti formali e sostanziali. Per chiunque intenda contestare una sentenza penale in ultima istanza, la lezione è chiara: è indispensabile affidarsi a un avvocato cassazionista.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per Cassazione?
No. In base alla normativa vigente (L. 103/2017), il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, escludendo la facoltà dell’imputato di proporlo personalmente.
Cosa succede se il ricorso per Cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
La sola firma dell’imputato sul ricorso ha qualche valore?
No, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per Cassazione, la firma dell’imputato non ha valore. L’unico requisito che conta per la legge è la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista, come stabilito dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46146 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46146 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
YOUSSEF NASR YOUSSEF ABOU NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato de plano
t
IN FATTO E IN DIRITTO .
Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che -riconoscendo continuazione dei fatti contestati in imputazione con quelli già precedentemente giudicatirideterminato la pena inflitta in primo grado, è stato proposto personalmente dall’interessa che ha sottoscritto l’atto inviato alla Corte di appello di Milano con raccomandata postale de aprile 2023. La sottoscrizione non risulta, peraltro, autenticata da alcuno.
1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data d entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escluder facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere – in ogni caso – sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti n speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U. 21/12/2017, Aiello).
1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell’art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 novembre 2023.