Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile?
Presentare un ricorso per cassazione rappresenta l’ultima possibilità di contestare una sentenza, ma le regole per farlo sono estremamente rigide. Un errore di procedura può costare non solo l’esito della causa, ma anche una sanzione economica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale: l’appello alla Suprema Corte non può essere un’iniziativa personale dell’imputato, ma deve essere necessariamente mediato da un difensore specializzato. Vediamo nel dettaglio il caso e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva parzialmente modificato la decisione di primo grado, decideva di impugnare tale provvedimento davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, invece di affidarsi a un legale abilitato, redigeva e sottoscriveva personalmente l’atto di ricorso. Questo dettaglio, apparentemente minore, si è rivelato fatale per le sorti dell’impugnazione.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non ha avuto bisogno di complesse argomentazioni: la decisione si è basata su un principio di diritto ormai consolidato nel nostro ordinamento processuale penale. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione: Il Ruolo del Difensore Cassazionista
La motivazione dell’ordinanza è chiara e si fonda su una modifica legislativa cruciale introdotta con la legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando). Questa legge ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilendo un requisito non derogabile: il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
La ratio di questa norma è quella di garantire che l’accesso al giudizio di legittimità, che è un controllo sulla corretta applicazione della legge e non un terzo esame dei fatti, sia filtrato da professionisti con una specifica competenza tecnica. La Corte ha richiamato una precedente e autorevole sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2018), che aveva già chiarito questo punto, eliminando ogni dubbio interpretativo.
Inoltre, la Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che le consente di dichiarare l’inammissibilità per cause evidenti come questa ‘senza formalità di procedura’, accelerando così la definizione del giudizio.
Conclusioni: L’Importanza della Difesa Tecnica Qualificata
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della difesa tecnica qualificata nel processo penale, specialmente nei gradi più alti di giudizio. Tentare il ‘fai-da-te’ legale, soprattutto in un ambito complesso come il ricorso per cassazione, non solo è inefficace, ma è anche controproducente. La legge impone la presenza di un avvocato cassazionista non come un mero formalismo, ma come una garanzia di professionalità e competenza, essenziale per tutelare i diritti dell’imputato e assicurare il corretto funzionamento della giustizia. L’esito di questo caso dimostra che ignorare le regole procedurali porta a una sconfitta certa e a ulteriori conseguenze economiche.
Un imputato può firmare e presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. In base alla normativa vigente (legge n. 103/2017), il ricorso penale in Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’apposito albo speciale, altrimenti è dichiarato inammissibile.
Cosa succede se un ricorso per cassazione è firmato dall’imputato e non da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Ciò significa che i motivi dell’appello non vengono nemmeno esaminati nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Vi sono conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione?
Sì. Come stabilito in questo caso, il ricorrente il cui appello è dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza in esame è stata quantificata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34540 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34540 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
r.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino;
Ritenuto che il ricorso, in quanto personalmente sottoscritto dall’imputato, è inammissibile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/09/2025.