Ricorso per Cassazione: La Firma che Fa la Differenza
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una sede in cui si valuta la corretta applicazione della legge, non il merito dei fatti. Proprio per la sua natura e delicatezza, le regole procedurali che lo governano sono estremamente rigorose. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda come un errore apparentemente formale, come la mancanza della firma di un avvocato abilitato, possa avere conseguenze definitive, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per il reato di truffa, pronunciata dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’appello. Ritenendo la sentenza ingiusta e viziata da un difetto di motivazione, l’imputato decideva di presentare personalmente un ricorso per cassazione per far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è basata sulla fondatezza o meno dei motivi di ricorso, ma su un presupposto formale insuperabile: la sottoscrizione dell’atto. Il ricorso era stato firmato personalmente dall’imputato e non, come richiesto dalla legge, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione e il Ricorso per Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione sull’applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Questa riforma, applicabile a tutti i ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore, ha introdotto una regola precisa: l’atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La ratio della norma è quella di assicurare un filtro di tecnicità e professionalità, garantendo che gli atti sottoposti al vaglio della Suprema Corte siano redatti da avvocati con una specifica competenza ed esperienza. Il fatto che l’imputato abbia agito personalmente, sebbene in un tentativo di difendere i propri diritti, ha costituito una violazione insanabile di una norma procedurale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, le forme sono sostanza. La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un avvocato patrocinante presso le giurisdizioni superiori non è un mero formalismo, ma un requisito di ammissibilità essenziale. La decisione evidenzia l’importanza cruciale di affidarsi a professionisti qualificati per navigare le complessità del sistema giudiziario. Tentare di agire personalmente in contesti così tecnici può portare non solo al rigetto delle proprie istanze, ma anche a ulteriori conseguenze economiche negative. Per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento legale, la lezione è chiara: la scelta del difensore giusto è il primo e più importante passo per una tutela efficace dei propri diritti.
Un imputato può presentare personalmente ricorso per cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione.
Cosa succede se il ricorso per cassazione è firmato direttamente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si ferma alla verifica del difetto formale, chiudendo il procedimento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito discrezionalmente dalla Corte (nel caso di specie, 3.000,00 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7685 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 7685 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto proposto da:
COGNOME NOME nato a San Giorgio a Cremano il 15/10/1990 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 14/06/2024 udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 14/06/2024 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo resa in data 01/03/2016 con la quale COGNOME NOME è stato condannato, in concorso con altro imputato, alla pena ritenuta di giustizia in ordine al deli truffa.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, l’imputato deducendo il vizio di omessa motivazione.
Il ricorso è inammissibile.
A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il r stato proposto dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 10
agosto 2017), ai sensi dell’art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l’atto di r dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell’albo specia Cassazione.
Il ricorso, nella specie, è stato sottoscritto dall’imputato e deve quindi essere dic inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .
Così deciso in Roma, 28/01/2025
Il consigliere relatore
Il presidente