Ricorso per cassazione: perché la genericità dei motivi porta all’inammissibilità
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’occasione fondamentale per verificare la corretta applicazione della legge. Tuttavia, l’accesso a questo strumento non è illimitato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 40476/2025, ribadisce un principio cruciale: la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già respinti, senza un confronto critico con la decisione d’appello, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Il caso in esame: un appello respinto e il ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato, confermata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, tuttavia, ha richiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile.
La difesa dell’imputato contestava le valutazioni operate dai giudici di merito, proponendo una lettura alternativa degli elementi probatori. Il fulcro del problema, come evidenziato dalla Suprema Corte, risiedeva nel metodo con cui tali contestazioni venivano presentate: esse non erano altro che una riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello.
I motivi del ricorso per cassazione ritenuti inammissibili
La Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi del ricorso erano inammissibili per due ragioni fondamentali: erano generici e non consentiti. Ai sensi degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, un ricorso deve essere specifico e indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Nel caso di specie, l’atto di impugnazione si configurava come:
* Generico: perché non si confrontava specificamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza d’appello. Invece di evidenziare vizi di legittimità (errori di diritto o di motivazione), si limitava a riaffermare la propria tesi difensiva.
* Non consentito: perché tentava di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione del merito della vicenda, un compito che non spetta alla Suprema Corte. La Cassazione è un giudice di legittimità, non una terza istanza di giudizio sui fatti.
La reiterazione delle doglianze come vizio del ricorso
Un punto centrale della decisione è il concetto di “mera riproduzione” dei motivi d’appello. Quando un ricorrente si limita a copiare e incollare le argomentazioni già respinte, senza spiegare perché la motivazione dei giudici di secondo grado sarebbe errata, dimostra di non aver compreso o di non voler accettare la funzione del giudizio di legittimità. Questo comportamento processuale viene sanzionato con l’inammissibilità.
le motivazioni della Corte Suprema
La Corte Suprema, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha spiegato che la difesa ha offerto una lettura alternativa dei fatti, fondata su argomentazioni “meramente riproduttive” di profili già vagliati e disattesi dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la sentenza di secondo grado avesse fornito una motivazione logica e argomentata per respingere le tesi difensive, valorizzando il complesso degli elementi probatori acquisiti.
L’imputato non ha attaccato la coerenza logica del ragionamento della Corte d’Appello, ma ha semplicemente riproposto la propria versione. Questo approccio costituisce una “non consentita doglianza di natura fattuale”. La Cassazione ha citato consolidata giurisprudenza che conferma come non sia possibile, in sede di legittimità, rimettere in discussione l’attendibilità delle fonti di prova o la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria, vizio che in questo caso non è stato ravvisato.
le conclusioni: le implicazioni pratiche della sentenza
Questa sentenza offre una lezione importante per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario strutturare un’impugnazione tecnica, che individui specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di giudizio sul merito è destinato al fallimento.
In sintesi, per avere successo, un ricorso deve:
1. Essere specifico: indicare con precisione le norme violate o i passaggi illogici della motivazione.
2. Essere critico: confrontarsi direttamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, smontandole sul piano giuridico e logico.
3. Rispettare i limiti del giudizio di legittimità: evitare di chiedere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti alternativa a quella, logicamente motivata, dei giudici di merito.
Per quale motivo un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, non consentiti dalla legge, o se si limitano a ripetere argomentazioni già respinte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove, ma controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza precedente sia logica. Proporre una semplice lettura alternativa delle prove è una doglianza di fatto non consentita.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “meramente riproduttivi”?
Significa che l’appellante si limita a ripresentare gli stessi identici argomenti già avanzati e motivatamente respinti nel grado di giudizio precedente, senza spiegare specificamente perché la decisione di rigetto sia errata dal punto di vista giuridico o manifestamente illogica.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40476 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40476 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria del 25 settembre 2025.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Motivazione Semplificata
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
5.Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivi generici e non consentiti.Difatti, i due motivi di ricorso non sono consentiti ed sono, al tempo stesso, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perchØ reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendomancata considerazione della effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti, senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche ed argomentate, della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico del COGNOME NOME (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 27510001, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01). La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 4 e seg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alle tesi difensive, considerata la documentazione acquisita ad esito della scelta del ricorrente di accedere al rito abbreviato, attesa la certa attendibilità della persona offesa, tenuto conto della complessiva ricostruzione quanto ai rapporti intercorrenti tra le parti, specificando anche portata e caratteristiche della ingiusta utilità ottenuta mediante articolati artifici e raggiri in relazione ai quali Ł stata specificamente ritenuta provata la condotta riferibile al COGNOME. Nello stesso senso si deve rilevare come le censure articolate nel secondo motivo di ricorso siano del tutto generiche e non alleghino neanche materialmente elementi in relazione ai quali porre in dubbio gli elementi emergenti dalla comunicazione di notizia di reato evocata, regolarmente acquisita agli atti in assenza di contestazioni in relazione al rito prescelto e dunque pienamente utilizzabile.
Il Presidente NOME COGNOME