Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Obbligatoria
Presentare un ricorso per cassazione è un passo cruciale e tecnicamente complesso nel percorso giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso se presentato personalmente dalla parte, senza l’assistenza di un difensore specializzato. Analizziamo questa decisione per capire le ragioni e le conseguenze pratiche di questa regola procedurale.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata a una pena di otto mesi di reclusione, otteneva dal Tribunale di Sorveglianza l’affidamento in prova al servizio sociale. Insoddisfatta di alcuni aspetti dell’ordinanza, decideva di impugnarla presentando personalmente un ricorso per cassazione.
Questo atto, tuttavia, non rispettava un requisito formale divenuto imprescindibile a seguito di una specifica modifica legislativa.
La Decisione della Corte e il ricorso per cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione è puramente procedurale ma di importanza capitale: l’impugnazione era stata proposta direttamente dalla parte interessata, in violazione delle norme che regolano il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: La Riforma dell’Art. 613 del Codice di Procedura Penale
Il cuore della decisione risiede nella legge 23 giugno 2017, n. 103 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa legge ha modificato l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, eliminando la possibilità per la parte di presentare personalmente il ricorso.
In precedenza, la norma conteneva l’inciso “salvo che la parte non vi provveda personalmente”. Con la sua soppressione, il legislatore ha reso obbligatorio, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa interpretazione è stata consolidata da una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 8914/2018), citata nell’ordinanza in esame, che ha fugato ogni dubbio sulla portata della nuova disposizione.
La Corte ha quindi applicato rigorosamente la legge, stabilendo che il ricorso, essendo stato presentato dopo l’entrata in vigore della riforma e senza il ministero di un difensore, non poteva essere esaminato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia serve come un importante monito. Chiunque intenda adire la Corte di Cassazione deve necessariamente avvalersi di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Il “fai da te” legale, in questo ambito, non è consentito e conduce a conseguenze negative e inevitabili:
1. Inammissibilità del Ricorso: L’atto viene rigettato senza alcuna valutazione delle sue ragioni.
2. Condanna alle Spese: La parte che ha proposto il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali.
3. Sanzione Pecuniaria: Viene inoltre disposta la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
La regola garantisce che il giudizio di cassazione, incentrato su complesse questioni di diritto, sia affrontato con la necessaria competenza tecnica, evitando di gravare la Corte con impugnazioni prive dei requisiti minimi di ammissibilità.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, a seguito della modifica dell’art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esaminerà il merito delle questioni sollevate.
Cosa succede dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un atto non conforme alla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9251 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha dichiarato non luogo a provvedere sulle istanze di semilibertà e detenzione domiciliare e ha concesso l’affidamento in prova al servizio sociale a NOME COGNOME, in relazione alla pena in esecuzione di mesi otto di reclusione, cui alla sentenza del Tribunale dì Gela, divenuta definitiva in data 19 marzo 2023
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall’interessata, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore dell legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Rilevato che, peraltro, gli altri atti indicati nell’impugnazione sono genericamente nominati e, comunque, tra questi non risulta alcun provvedimento suscettibile dì essere oggetto di ricorso proponibile personalmente dall’interessato.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente