Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile?
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare la corretta applicazione della legge. Tuttavia, l’accesso a questo strumento è regolato da norme procedurali molto rigide. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la necessità imprescindibile della difesa tecnica qualificata. Vediamo come la scelta di agire personalmente, senza l’assistenza di un avvocato cassazionista, ha portato a una declaratoria di inammissibilità e a conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa nel 2013 dal GUP del Tribunale di Monza, divenuta irrevocabile l’anno successivo. Anni dopo, il condannato presentava un’istanza di revisione, un mezzo straordinario per rimettere in discussione una condanna definitiva. La Corte di Appello di Brescia, tuttavia, dichiarava l’istanza inammissibile.
Non arrendendosi, l’interessato decideva di impugnare questa decisione proponendo personalmente un ricorso per cassazione. La questione giungeva quindi all’esame della Suprema Corte, la quale però non è mai entrata nel merito delle ragioni del ricorrente, fermandosi a un ostacolo puramente procedurale.
La Decisione sul ricorso per cassazione e i suoi requisiti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e si basa su un unico, ma invalicabile, motivo: la violazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Tale norma, a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 103 del 2017, stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Il ricorrente, avendo agito personalmente, ha violato questo requisito essenziale. Di conseguenza, il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’uomo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono lapidarie e si concentrano esclusivamente sull’aspetto procedurale. La Corte richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale (citando, tra le altre, la sentenza n. 11126 del 2021) per affermare che la difesa tecnica nel giudizio di cassazione è un requisito non derogabile. Non è consentito alla parte privata presentare personalmente il ricorso, indipendentemente dalla fondatezza delle sue ragioni. La legge impone un filtro tecnico, rappresentato dall’avvocato cassazionista, che ha il compito di redigere l’atto secondo canoni specifici e di valutare la reale sussistenza di vizi di legittimità. L’assenza di tale sottoscrizione qualificata rende l’atto nullo, precludendo ogni esame sul merito delle questioni sollevate.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre un insegnamento pratico di grande importanza: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, l’assistenza di un professionista specializzato non è una facoltà, ma un obbligo procedurale. Il tentativo di agire in autonomia, pur mosso dalle migliori intenzioni, si scontra con norme precise che tutelano la funzione stessa della Corte di Cassazione, volta a garantire l’uniforme interpretazione della legge e non a rivedere nel merito le decisioni dei giudici precedenti. La sanzione dell’inammissibilità, unita alla condanna economica, sottolinea la serietà di questo requisito e serve da monito: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che richiede necessariamente la mediazione di un avvocato abilitato.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. L’ordinanza chiarisce che, in base all’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 4.000 euro.
Questa regola vale anche se si contesta un provvedimento che ha respinto un’istanza di revisione?
Sì. Il caso esaminato riguarda proprio un ricorso avverso un’ordinanza che dichiarava inammissibile un’istanza di revisione. La Corte ha confermato che la regola della necessaria difesa tecnica da parte di un avvocato cassazionista si applica a tutti i ricorsi in materia penale, senza eccezioni legate alla natura del provvedimento impugnato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4607 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 4607 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Borgoratto Mormorolo (PV), il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa ai sensi dell’art. 599- bis cod. proc. pen., in data 30/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 26/07/2023 la Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Monza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in data 03/10/2013, irrevocabile in data 18/09/2014.
NOME COGNOME ricorre personalmente, ricostruendo la vicenda processuale ed illustrando le nuove prove poste a fondamento dell’istanza di revisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata dall’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto da difensore iscritto nel’albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità (tra le altre, SEz. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281475).
Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 28/11/2023
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