Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: il ricorso per cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato, pena la sua inammissibilità. Questa decisione offre lo spunto per chiarire perché la difesa tecnica specializzata sia un requisito non derogabile davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: un Ricorso Fai-da-Te
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato direttamente da un soggetto condannato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Scegliendo di agire personalmente, senza l’assistenza di un legale, l’interessato ha proposto le proprie doglianze alla Corte di Cassazione, confidando forse nella possibilità di far valere le proprie ragioni in autonomia. Tuttavia, questa scelta si è scontrata con una precisa e invalicabile norma procedurale.
Il Ricorso per Cassazione e il Divieto di Difesa Personale
La normativa che disciplina il ricorso per cassazione in ambito penale è estremamente chiara. L’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, così come le memorie e i motivi nuovi, devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa disposizione non ammette eccezioni.
La ratio di questa norma è duplice:
1. Garanzia di tecnicità: Il giudizio di cassazione è un giudizio di pura legittimità, dove non si riesaminano i fatti, ma si controlla la corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura. Richiede, quindi, una competenza tecnica elevatissima che solo un avvocato specializzato può possedere.
2. Filtro di accesso: Impedisce che la Corte Suprema sia sommersa da ricorsi infondati, pretestuosi o redatti in modo non tecnicamente adeguato, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Corte: un’Applicazione Rigorosa della Legge
La Corte di Cassazione, nel decidere sul caso, non ha potuto fare altro che prendere atto della palese violazione della norma procedurale. I giudici hanno rilevato che il ricorso era stato presentato personalmente dal condannato e, di conseguenza, incorreva in una causa di inammissibilità insanabile prevista dall’articolo 613 del codice di procedura penale. La decisione è stata presa de plano, ovvero con una procedura semplificata senza udienza, proprio perché l’esito era scontato e non vi era alcuna questione di merito da discutere. La mancanza della firma di un difensore cassazionista ha chiuso la porta a qualsiasi esame del contenuto del ricorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Costi della Procedura
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. Oltre a vedere respinta la propria impugnazione, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, l’assistenza di un difensore qualificato non è un’opzione, ma un requisito fondamentale imposto dalla legge. Tentare di agire in proprio davanti alla Cassazione è una strada destinata al fallimento, con l’ulteriore aggravio di sanzioni economiche.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la legge richiede tassativamente che l’atto sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la norma di riferimento che impone la firma dell’avvocato?
La norma è l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, che non ammette la difesa personale in questa fase del giudizio.
Cosa succede se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, determinata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3646 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3646 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SUVERETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
G
lato avviso alle partig
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condanNOME personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, co proc. pen., secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscri a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della carte di cassazione”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.