Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26463 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26463 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CONVERSANO il 24/04/1992
avverso il decreto dei 01/04/2025 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG. NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 01/04/2024, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha respinto l’istanza, proposta da NOME COGNOME, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare in Conversano INDIRIZZO presso l’abitazione della sorella NOME COGNOME, di autorizzazione a trasferirsi presso la propria abitazione, rilevando l’inidoneità del domicilio, come risultante dalla nota dei CC di Conversano del 27/03/2025.
Il difensore di NOME COGNOME avv. NOME COGNOME ha proposto reclamo ex art. 35 bis comma 4 0.P., riqualificato dal Tribunale di sorveglianza quale ricorso per cassazione, contestando la decisione assunta dal Magistrato.
Si censura l’ordinanza impugnata in quanto si contesta la ritenuta inidoneità del domicilio, come emergente dalla nota dei Carabinieri del 27/03/2025, poiché si ritiene errata l’affermazione secondo cui l’abitazione, di proprietà dell’Arca Puglia Centrale, non è più assegnata a COGNOME NOME NOME, padre convivente, il quale ha a sua volta si trova detenuto presso la casa circondariale di Livorno, ove dovrà espiare una condanna irrevocabile di oltre 10 anni di reclusione. Il ricorrente contesta la procedura esecutiva di rilascio, avviata dall’RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale civile di Bari, ritenendo che non vi sia alcuna preclusione a che il ricorrente possa tornare ad abitare in INDIRIZZO, in Conversano.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
la difesa del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto d’accoglimento del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’assorbente ragione che l’impugnazione è stata proposta con atto sottoscritto da un difensore che non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Occorre ribadire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale: la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di ·impugnazione, anche quando si tratti,
bis come nel caso in esame, di un reclamo ex art. 35
comma 4 ord. pen. , riqualificato in ricorso per cassazione, (trattandosi del solo mezzo ordinario di impugnazione
esperibile avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare,
come affermato da Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 – 01), e che non potrebbe essere sanato nemmeno dal successivo conseguimento da parte del
difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero presentati da un difensore cassazionista (ovvero dall’imputato personalmente) dopo
la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv.
256998).
2. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma pecuniaria che pare congruo
determinare in euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/06/2025