Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17408 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17408 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 18/04/1969
avverso il decreto del 19/12/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il reclamo /4 av 2e ori il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data di rigetto di istanza generica, proposto da NOME COGNOME e qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza che, a seguito di udienza nel contraddit ori -1 6 Corte con provvedimento in data delle parti, lo ha trasmesso a questa dando avviso alle parti medesime;
Rilevato che il detenuto chiedeva l’intervento del Magistrato di sorveglianza contro il divieto oppostogli dall’amministrazione penitenziaria ad autorizzargli l’acquisto di un pelapatate;
che il magistrato di sorveglianza, iscritto il procedimento come istanza generica, a seguito di istruttoria lo rigettava con provvedimento de plano; escludendo che si vedesse in materia di tutela di diritti soggettivi, concludeva che il divieto fosse motivato da condivisibili ragioni di sicurezza;
Ritenuto che, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, qualificato dal magistrato di sorveglianza come generico ex art. 35 ord. pen., poiché la materia in esso trattata non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, il reclamante può dolersi di tale qualificazione con rituale ricorso per cassazione, quale unico mezzo di impugnazione;
che l’impugnazione in esame, che contesta la qualificazione giuridica adducendo la sussistenza della lesione di un diritto, è stata proposta personalmente dall’interessato con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto.
che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271333 – 01).
che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’ad. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 17 aprile 2025
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