Ricorso per Cassazione: L’Inammissibilità per Mancanza di Difensore
L’accesso alla giustizia di ultima istanza, rappresentata dalla Corte di Cassazione, è regolato da norme procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede l’assistenza tecnica e la sottoscrizione di un avvocato iscritto nell’apposito albo. L’inosservanza di questa regola conduce a una conseguenza drastica: l’inammissibilità del ricorso.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dalla richiesta di un condannato volta a ottenere il riconoscimento della “continuazione” tra diversi reati per i quali aveva riportato tre distinte condanne. La Corte di Appello di Catania aveva respinto tale richiesta, ritenendo non provata l’esistenza di un unico disegno criminoso, data l’eterogeneità dei reati e il notevole lasso di tempo trascorso tra di essi.
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto personalmente un ricorso per cassazione, depositando l’atto direttamente dalla casa circondariale in cui era detenuto. Sebbene nell’atto fosse indicato il nome di un difensore, il ricorso era di fatto privo di motivi e, soprattutto, della sottoscrizione di un legale abilitato.
La Decisione sul Ricorso per Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione si fonda su una ragione puramente procedurale, che ha precluso ai giudici qualsiasi valutazione nel merito della richiesta originaria. La Corte ha stabilito che la proposizione personale del ricorso viola una norma fondamentale del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. La Corte ha evidenziato come questa riforma abbia reso obbligatoria, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
I giudici hanno richiamato un’autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che ha chiarito in modo definitivo come questa regola si applichi a qualsiasi tipo di provvedimento, senza eccezioni. La proposizione personale dell’impugnazione, un tempo consentita in alcuni casi, non è più ammessa dopo l’entrata in vigore della novella legislativa.
La Corte ha inoltre specificato che la semplice indicazione del nominativo di un difensore nell’atto è del tutto irrilevante se manca la sua firma. In aggiunta, è stata rilevata anche la totale assenza dei motivi di impugnazione, un’ulteriore e autonoma causa di inammissibilità.
Come conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi che potessero giustificare un errore incolpevole.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine della procedura penale di legittimità: il ricorso per cassazione è un atto tecnico che richiede necessariamente il patrocinio di un avvocato specializzato. La legge non consente “fai da te” procedurali in questa fase del giudizio, a tutela della funzione stessa della Corte di Cassazione, chiamata a decidere su complesse questioni di diritto. Per i cittadini, la lezione è chiara: per adire la Suprema Corte è indispensabile affidarsi a un difensore abilitato, poiché la presentazione personale dell’atto non solo è inefficace, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche negative.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. La presentazione personale non è più consentita.
Cosa accade se un ricorso viene presentato personalmente o senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte di Cassazione non esaminerà il merito della questione sollevata e l’atto non produrrà alcun effetto.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48015 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48015 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato AVV_NOTAIO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRMO
Con ordinanza emessa in data 18 aprile 2023 la Corte di appello di Catania ha respinto la richiesta avanzata da NOME COGNOME finalizzata al riconoscimento della continuazione ta i reati per i quali egli è stato condannato con tre sentenze emesse dalla medesima Corte di appello e dal Tribunale di Paternò.
La Corte ha ritenuto non provata l’unicità di disegno criminoso tra detti reati, per la loro eterogeneità e il notevole lasso di tempo intercorso tra loro.
Avverso GLYPH l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto depositato personalmente presso la Direzione della Casa Circondariale di Siracusa, peraltro privo di motivi, la cui redazione è stata riservata ad un difensore, nominativamente indicato, ma che non risultano essere stati presentati.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. GLYPH Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezion Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione».
La mera indicazione del nominativo di un difensore è palesemente irrilevante. Il ricorso, peraltro, dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche perché del tutto silente sui motivi di impugnazione e sulle censure mosse al provvedimento impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente