Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48005 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48005 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA NOTTE NOME COGNOME nato a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
0-55- avviso all -e part.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 22 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha parzialmente accolto il reclamo presentato dal PRAP (RAGIONE_SOCIALE), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35-ter Ord.pen., avverso l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Bari che liquidava a NOME COGNOME la somma di euro 1.512,00 a fronte di 189 giorni sofferti in condizioni di detenzione in contrasto con il dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 CEDU.
Il Tribunale ha respinto il ricorso nel merito, riconoscendo l’intervenuta violazione RAGIONE_SOCIALEo spazio minimo che deve essere riconosciuto al detenuto trattenuto in cella collettiva, ma ha ricalcolato la durata di tale violazione in 15 giorni, riducendo per conseguenza l’entità del rimedio risarcitorio.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto manoscritto depositato personalmente presso la Direzione RAGIONE_SOCIALEa Casa Circondariale di Turi, nel quale, oltre a proporre una nuova istanza al Magistrato di sorveglianza, lamenta, apparentemente, un vizio procedurale.
Il ricorso, nella parte in cui appare censurare un vizio procedurale, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 613 cod. proc. pen. GLYPH Il testo RAGIONE_SOCIALEa norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale del Corte di cassazione».
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», al
versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente