Ricorso per cassazione: obbligatoria la firma dell’avvocato
Presentare un ricorso per cassazione è l’ultima possibilità per contestare una decisione giudiziaria, ma è un percorso irto di regole procedurali precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’imputato non può presentare personalmente l’appello, ma deve obbligatoriamente avvalersi di un difensore abilitato. Vediamo nel dettaglio il caso e le ragioni della decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) emessa dal GIP del Tribunale, decideva di impugnare tale provvedimento. L’imputato proponeva personalmente il ricorso per cassazione, apponendo la propria firma sull’atto, sebbene autenticata dal suo difensore. Questo dettaglio procedurale si è rivelato decisivo per l’esito della vicenda.
La Disciplina del ricorso per cassazione: cosa dice la legge?
La questione centrale ruota attorno alle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017. Questa riforma ha stabilito in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La normativa, in particolare gli articoli 591 e 613 del codice di procedura penale, ha di fatto eliminato la facoltà per l’imputato di presentare personalmente l’atto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte. Si tratta di una scelta legislativa volta a garantire un elevato livello di tecnicismo e specializzazione, data la complessità dei motivi che possono essere fatti valere in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato una duplice causa di inammissibilità: una di natura soggettiva e una oggettiva.
1. Profilo soggettivo: Il ricorso è stato presentato da un soggetto non legittimato (l’imputato stesso) e non da un difensore abilitato come richiesto dalla legge. Questo vizio, secondo la Corte, è assorbente e prevale su qualsiasi altra considerazione.
2. Profilo oggettivo: Il ricorso era diretto contro una sentenza di patteggiamento, che per legge può essere impugnata solo per specifici e limitati motivi.
Tuttavia, la Corte ha sottolineato che la causa soggettiva di inammissibilità è talmente grave da impedire persino di esaminare il contenuto del ricorso. Se l’atto proviene da un soggetto non autorizzato dalla legge, non può essere preso in considerazione dal giudice, a prescindere dalle ragioni esposte.
La decisione è stata presa con procedura de plano, ovvero senza udienza pubblica, come previsto per i casi di manifesta inammissibilità.
Le conclusioni
Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato: le forme nel processo penale sono sostanza. La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un avvocato cassazionista non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità essenziale la cui mancanza determina l’immediata chiusura del procedimento. Per il ricorrente, l’errore procedurale si è tradotto non solo nel rigetto del suo appello, ma anche nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Un monito severo sull’importanza di affidarsi sempre a professionisti qualificati per navigare le complesse acque della giustizia.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, la legge n. 103 del 2017 ha escluso questa facoltà. Il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questa causa di inammissibilità, definita ‘soggettiva’, prevale su ogni altra questione e impedisce l’esame del merito del ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46143 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46143 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 emessa dal GIP del TRIBUNALE di VITERBO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato de plano
Il
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame, con il quale si impugna la decisione del giudice per le indag preliminari, che applica la pena su richiesta delle parti, è stato proposto personalmen dall’interessato, con sottoscrizione autenticata da difensore. Sia il provvedimen impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore dell legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell’imputat proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere – in ogni caso – sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo sp della Corte di Cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. u., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2028, ric. Aiello, Rv. 272010).
1.1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 613 com 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell’art. 610 cod. proc. pen., sia sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato, che so il profilo oggettivo, giacché proposto avverso provvedimento non ricorribile per i moti dedotti (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. peri.). Prevale tuttavia la causa soggettiva inammissibilità, in quanto il ricorso proposto da soggetto non legittimato (art. 591, comm 1, lett. a, cod. proc. pen.) neppure può essere esaminato nel suo contenuto (parimenti inammissibile).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 novembre 2023.