Ricorso per cassazione: Inammissibile se non sottoscritto da un Avvocato Cassazionista
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La violazione di questa regola procedurale comporta una declaratoria di inammissibilità con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. L’imputato, non soddisfatto della sentenza di secondo grado, decideva di presentare personalmente un ricorso per cassazione, proponendo le proprie doglianze direttamente alla Suprema Corte senza l’assistenza di un legale specializzato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si basa su un unico, ma dirimente, rilievo di natura procedurale. La Corte ha infatti constatato che l’impugnazione era stata proposta personalmente dall’imputato in una data successiva all’entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, che ha modificato in modo sostanziale le regole per la presentazione del ricorso per cassazione.
Conseguenze dell’Inammissibilità del ricorso per cassazione
A seguito della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale e tenendo conto della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha imposto il versamento di una somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando elementi che potessero giustificare una proposizione del ricorso senza colpa.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla citata Legge n. 103/2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Prima di tale riforma, la norma consentiva alla parte di provvedere personalmente al ricorso. La nuova formulazione, invece, ha soppresso l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,», rendendo obbligatorio il ministero di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha sottolineato che questa modifica normativa impone, a pena di inammissibilità, che l’atto di impugnazione sia sottoscritto da un avvocato cassazionista. È stata inoltre precisata l’irrilevanza di eventuali accorgimenti volti ad aggirare la norma, come l’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale o la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato. Tali atti, infatti, non trasferiscono la “titolarità” del ricorso, che rimane in capo a chi lo ha materialmente redatto e sottoscritto, ovvero l’imputato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e invia un messaggio chiaro: l’accesso alla Corte di Cassazione è un percorso tecnico che richiede necessariamente la competenza di un professionista qualificato. La scelta di procedere autonomamente, dettata forse da ragioni di risparmio o da una sottovalutazione della complessità del giudizio di legittimità, si rivela controproducente e porta a conseguenze pregiudizievoli. La declaratoria di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna impugnata, ma comporta anche un esborso economico non trascurabile, vanificando qualsiasi possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al supremo organo di giustizia.
Posso presentare un ricorso per cassazione in materia penale da solo, senza un avvocato?
No. In base alla normativa vigente (art. 613 c.p.p. come modificato dalla L. 103/2017), il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, pena l’inammissibilità dell’atto.
Cosa succede se il mio ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo che dimostri di non avere colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 4.000 euro.
Se un avvocato autentica la mia firma sul ricorso o lo deposita per mio conto, il ricorso è valido?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che né l’autenticazione della firma del ricorrente, né la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato sono sufficienti a sanare il vizio. La titolarità dell’atto rimane della parte che lo ha redatto e firmato, e se questa non è un avvocato cassazionista, il ricorso è inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39915 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39915 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli indicata in epigrafe che lo ha condannato per il reato di guida senza pate con la recidiva nel biennio.
Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo dirimente, che l’impugnazione ris proposta COGNOME personalmente, senza ministero del difensore iscritto all’albo speciale, in d successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la L. 23 giugno 2017, n.103 che modificato l’art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della cassazione. Va poi ribadito che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizi difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la q
non COGNOME attribuisce COGNOME al COGNOME difensore COGNOME la COGNOME titolarità COGNOME dell’atto COGNOME stesso (Sez. 3 – , n. 11126 del 25/01/2021 Ud. (dep. 23/03/2021 ) Rv. 281475 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedu a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente ab proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità de ricorso, nella misura di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025