Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINAR di L’AQUILA
– parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, Rilevato che il ricorso per cassazione risulta proposto personalmente da NOME
NOME in data 8.5.2018.
Rilevato che:
la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art.1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»;
la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale delta Corte di cassazione.
secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità è irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, sia l’autenticazione, al opera di un legale, della firma del ricorrente, sia la sottoscrizione del d’fensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01; Sez. 7 ord. n. 33464/23 n.m.).
Considerato che, in applicazione del principio processuale tennpus regit actunn la declaratoria d’inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell’art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 1.3.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de Così deciso in data 26 giugno 2024 delle spese le ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente