Ricorso per Cassazione Fai-da-Te? La Cassazione Dice No: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Presentare un ricorso per cassazione è un passo delicato e tecnicamente complesso, che segna l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impossibilità per il privato cittadino di agire personalmente in questa sede. La pronuncia chiarisce che l’assistenza di un avvocato non è una mera facoltà, ma un requisito di ammissibilità la cui mancanza porta a conseguenze severe, inclusa la condanna a spese e sanzioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un reclamo presentato da un soggetto ai sensi dell’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario. Il Magistrato di Sorveglianza di Potenza aveva dichiarato tale reclamo inammissibile. Non accettando questa decisione, l’interessato ha deciso di impugnare l’ordinanza, proponendo personalmente un ricorso per cassazione.
La Disciplina del Ricorso per Cassazione e l’Obbligo del Difensore
Il cuore della questione risiede nelle norme procedurali che regolano l’accesso alla Corte di Cassazione. In particolare, l’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che gli atti di ricorso devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Cassazione.
Questa norma mira a garantire un’adeguata qualità tecnica degli atti sottoposti alla Suprema Corte, il cui compito non è rivedere i fatti, ma assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. L’intervento di un professionista specializzato è considerato essenziale per filtrare le questioni e presentarle in modo giuridicamente appropriato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, investita del caso, ha optato per una trattazione semplificata, cosiddetta de plano, senza udienza, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa modalità è riservata ai ricorsi che appaiono manifestamente inammissibili.
La decisione dei giudici è stata netta: il ricorso è inammissibile per “difetto di legittimazione” del ricorrente. Poiché l’interessato ha agito personalmente, senza avvalersi del patrocinio di un avvocato cassazionista, ha violato una regola procedurale inderogabile. La Corte ha sottolineato che questa regola si applica a tutti i provvedimenti emessi dopo l’entrata in vigore della riforma del 2017, come nel caso di specie.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile è condannata a pagare le spese del procedimento. Ma non solo: la Corte ha anche condannato il ricorrente al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando non emergono elementi che possano scusare il ricorrente, ovvero escludere la “colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. In altre parole, l’errore procedurale di aver agito senza un legale è stato considerato un atto negligente e, pertanto, meritevole di sanzione. La decisione riafferma con forza che le regole di accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, devono essere rispettate scrupolosamente per non incorrere in esiti pregiudizievoli.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, l’art. 613 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La presentazione personale dell’atto ne causa l’inammissibilità.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza l’assistenza di un avvocato?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione. Ciò significa che il ricorso non viene esaminato nel merito, ma viene respinto per una violazione delle regole procedurali.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, tale somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23312 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VEGLIE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di POTENZA
dato avviso alle par tik
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Potenza ha dichiarato inammissibile, ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., il reclamo presentato ai senso dell’art. 35 ter ord. pen. da NOME COGNOME.
Ricorre personalmente NOME COGNOME, argomentando in ordine alla fondatezza del reclamo.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024