Ricorso per Cassazione: Perché è Obbligatoria la Firma dell’Avvocato?
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 23110/2024, ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale. Questa decisione chiarisce le conseguenze della violazione di tale regola, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a sanzioni economiche. Analizziamo nel dettaglio il caso e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Procedimento
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bolzano. La sentenza di secondo grado aveva ratificato un accordo sulla pena (il cosiddetto ‘patteggiamento in appello’, previsto dall’art. 599-bis c.p.p.), definendo così il procedimento. Nonostante ciò, l’imputato decideva di impugnare la decisione direttamente davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto mancato proscioglimento. Il punto cruciale, tuttavia, non risiedeva nel merito della questione, ma in un vizio formale: il ricorso era stato firmato personalmente dall’imputato.
Il problema del ricorso per cassazione personale
La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato la palese inammissibilità del ricorso. La motivazione principale si fonda sulle modifiche legislative introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’). A partire dal 3 agosto 2017, questa normativa ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilendo in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Di conseguenza, la facoltà per la parte di presentare personalmente l’impugnazione è stata eliminata. Poiché il ricorso in esame era stato presentato dopo tale data, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararlo irricevibile, in quanto proposto da un soggetto privo della necessaria legittimazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha articolato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
Il primo, come già accennato, riguarda il difetto di legittimazione. La legge è chiara nel riservare la presentazione del ricorso per cassazione a professionisti qualificati, al fine di garantire la tecnicità e la specificità dei motivi, proprie del giudizio di legittimità. La sottoscrizione personale dell’imputato costituisce un vizio insanabile che porta all’immediata declaratoria di inammissibilità, senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze.
Il secondo pilastro riguarda la natura stessa della sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato che, anche se il ricorso fosse stato presentato da un avvocato abilitato, sarebbe stato comunque inammissibile. La sentenza di appello, infatti, si era limitata a ratificare un accordo sulla pena tra le parti. La procedura di ‘pena concordata’ in appello presuppone che l’imputato rinunci a tutti gli altri eventuali motivi di impugnazione, ad eccezione di quelli relativi alla correttezza della pena ‘patteggiata’. Di conseguenza, sollevare questioni di merito, come la richiesta di proscioglimento, è precluso dopo aver accettato l’accordo.
Le Conclusioni: Spese Processuali e Sanzione Pecuniaria
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, non avendo ravvisato un’assenza di colpa da parte del ricorrente, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata disposta la condanna al versamento di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come importante monito: le regole formali del processo penale, in particolare quelle relative al ricorso per cassazione, sono inderogabili e la loro violazione comporta conseguenze economiche significative, oltre all’impossibilità di far esaminare le proprie ragioni nel merito.
Un imputato può firmare e presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità.
Cosa succede se si impugna una sentenza che ha applicato una pena concordata in appello?
Il ricorso è inammissibile se solleva questioni di merito diverse da quelle relative alla pena concordata. La procedura di accordo sulla pena presuppone infatti la rinuncia da parte dell’imputato a tutti gli altri eventuali motivi di appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23110 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
clate-awis – +ratte – i5afft;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo mancanza di motivazione in punto di mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.201.7 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione.
Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Peraltro, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, anche se sottoscritto da difensore abilitato, in quanto proposto contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti. E, come questa Corte di legittimità ha precisato, la procedura della definizione concordata della pena, dal 3/8/2017 prevista nuovamente dalla norma citata, ma già prevista fino al 2008 dall’art . . 599, comma quarto, cod. proc. pen. presuppone che l’imputato, nel concordare con il pubblico ministero la misura della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione d quello relativo alla pena, “patteggiata” fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102)
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/05/2024