Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile, Pena l’Inammissibilità
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato specializzato, altrimenti è destinato a essere respinto senza nemmeno un esame nel merito. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza della Corte d’Appello che applicava la pena concordata con la Procura Generale ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., decideva di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione. Tuttavia, invece di affidarsi a un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, l’imputato redigeva e sottoscriveva personalmente l’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle ragioni dell’imputato, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura puramente procedurale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni e il principio di diritto sul ricorso per cassazione
La motivazione della Corte è netta e si basa su due pilastri:
1. Mancanza di Motivazioni Specifiche: In primo luogo, l’atto presentato era privo delle specifiche ragioni di fatto e di diritto che devono sostenere ogni impugnazione, rendendolo generico e, di per sé, già inammissibile.
2. Sottoscrizione Personale dell’Imputato: Il punto centrale e decisivo, tuttavia, è un altro. La Corte ha richiamato il principio di diritto, ormai consolidato, secondo cui il ricorso per cassazione non può mai essere proposto personalmente dalla parte. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando) agli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, è stato stabilito in modo inequivocabile che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Questa regola ha una ratio ben precisa: il giudizio di Cassazione è un giudizio di pura legittimità, dove non si discutono i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Si tratta di un’attività altamente tecnica che richiede una competenza giuridica specifica, garantita solo da un avvocato cassazionista. Consentire alla parte di agire personalmente minerebbe la funzione stessa della Corte e l’efficienza del sistema giudiziario.
La Corte ha inoltre sottolineato che tale declaratoria di inammissibilità può avvenire ‘de plano’, cioè senza le formalità di un’udienza pubblica, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, accelerando così la definizione del procedimento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La via del ‘fai-da-te’ legale è preclusa e controproducente. Affidarsi a un difensore non è solo un’opzione, ma un requisito legale imprescindibile. Tentare di presentare un ricorso per cassazione personalmente comporta conseguenze certe e negative: l’immediata dichiarazione di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una sanzione pecuniaria, senza aver ottenuto alcuna valutazione sulle proprie ragioni. Pertanto, è fondamentale rivolgersi sempre a un avvocato abilitato per garantire che i propri diritti siano tutelati nel rispetto delle forme previste dalla legge.
È possibile per un imputato firmare personalmente un ricorso per cassazione?
No. La legge stabilisce che il ricorso per cassazione, in qualsiasi tipo di procedimento penale, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte ne esamini il merito. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata di quattromila euro.
Quale normativa impone la firma dell’avvocato per il ricorso per cassazione?
Gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, prevedono espressamente questo requisito formale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13808 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 13808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Barletta il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 10 novembre 2023 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, che gli ha irrogato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc pen., la pen concordata con il Procuratore generale;
che il ricorso è inammissibile in quanto non solo è privo delle ragioni (in fatto e diritto) poste a sostegno della proposta impugnazione, ma, comunque, è personalmente sottoscritto dall’imputato, avuto riguardo al principio di diritt secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Consiglierp estensore
Il Presidente