Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44595 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44595 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/08/2023 della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 agosto 2023 la Corte di appello di Milano aveva rigettato l’istanza con cui la difesa di NOME richiedeva la sostituzione della misura cautelare in carcere, adottata nell’ambito della procedura estradizionale attivata a seguito di richiesta da parte dell’Autorità giudiziaria della Confederazione Elvetica (in ordine al delitto di furto con scasso in appartamento, commesso in Lugano – Aldesago tra il 23 ed il 30 dicembre 2019), con quella degli arresti donniciliari.
La Corte di merito aveva richiamato, onde giustificare l’adeguatezza della misura cautelare in carcere, analoga ordinanza del 7 luglio 2023, che aveva valorizzato la pregressa declinazione di false generalità e la facilità con cui era
solito sottrarsi all’attività di rintraccio da parte delle autorità, anche grazi compiacenti contatti con ambienti criminali, osservando come non sussistessero novità rispetto alla precedente istanza il cui esito non era stato impugnato.
Con ricorso formulato ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., trasmesso a mezzo “EMAIL” al Tribunale del riesame di Milano il 17 agosto 2023 per il tramite dell’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME ha impugnato il provvedimento reiettivo osservando come militassero per la necessità di attenuare la misura cautelare della custodia in carcere la pregressa osservanza delle prescrizioni, allorché egli era stato sottoposto a misura cautelare domiciliare, e l’impossibilità per la compagna di provvedere al mantenimento di sé stessa e della comune prole.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 agosto 2023, ha dichiarato “l’inammissibilità dell’istanza di gravame” e disposto la conversione dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, così come convertito ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., risulta inammissibile in quanto privo dei requisiti essenziali.
Deve essere, innanzitutto, rilevato che la disciplina del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari emessi nel corso della procedura di estradizione è individuata in quella prevista dall’art. 311 cod. proc. pen., che fissa il termine per proporre l’impugnazione in dieci giorni, secondo quanto disposto dall’art. 719 cod. proc. pen., decorrenti dalla notificazione all’interessato o al difensore, successiva all’esecuzione, dell’avviso di deposito del provvedimento (Sez. 6, n. 3172 del 01/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282754; Sez. 1, n. 1038 del 18/4/1990, COGNOME, Rv. 184097).
Determinante, per la soluzione del caso in esame, risulta il principio secondo cui, in tema di estradizione avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali emesse nell’ambito della procedura di consegna, non è possibile riqualificare come ricorso l’istanza di riesame erroneamente proposta, quando la stessa non risponda ai requisiti di cui all’art. 311, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., anche in relazione a termini e formalità di presentazione (Sez. 6, n. 38169 del 05/10/2021, Rv. 282117 – 01). La decisione in esame, come quella sottoposta a scrutinio, riguardava proprio l’ipotesi in cui il ricorso era stat
presentato presso il tribunale del riesame, anziché presso la corte di appello entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’ordinanza.
Dall’esame degli atti, cui questa Corte ha accesso ai fini della preliminare verifica della tempestività del ricorso, risulta: a) che l’impugnazione è stata trasmessa a mezzo “PEC” dal difensore al Tribunale del riesame di Milano il 17 agosto 2023; b) che tale Ufficio non risulta aver inoltrato l’atto per competenza alla Corte di appello di Milano. Il provvedimento impugnato, emesso il 4 agosto 2023, inoltre, veniva in pari data notificato ad entrambi i difensori che assistevano in quella sede COGNOME; a NOME, detenuto presso la Casa circondariale di Busto Arsizio, veniva notificato il provvedimento dall’Ufficio matricola il 5 agosto 2023, alle ore 9,35.
Pur prendendo in considerazione il fatto che il decimo giorno coincideva con un giorno festivo (15 agosto), il termine entro il quale depositare (o trasmettere) l’impugnazione presso la Corte di appello di Milano doveva ritenersi spirato il 16 agosto 2023, giorno precedente rispetto a quello in cui è stata trasmessa la PEC presso il Tribunale del riesame.
Tale istanza, peraltro, anche se fosse stata trasmessa tempestivamente presso l’Autorità competente (Corte di appello), si sarebbe rivelata intempestiva.
Ed infatti, questa Corte, nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167), ha enunciato il principio di diritto secondo cui «in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per c:assazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria dei tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l’obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto pervien all’ufficio competente a riceverlo».
Non vi è motivo per ritenere che detto principio non debba applicarsi alla disciplina che regola il ricorso per cassazione dei provvedimenti cautelari inerenti alla materia dell’estradizione, essendo la ratio di semplificazione e speditezza comune ad entrambe, in quanto afferenti a procedure applicative di misure limitative della libertà personale.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023