Ricorso per cassazione: Inammissibile se non Sottoscritto da un Avvocato Abilitato
Nel complesso panorama della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale: il ricorso per cassazione presentato personalmente dall’imputato è inammissibile. Questa decisione sottolinea l’indispensabilità della difesa tecnica qualificata nell’ultimo grado di giudizio, un baluardo a tutela della legalità e della professionalità del dibattimento.
Il Percorso Giudiziario: dal Tribunale alla Corte d’Appello
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Potenza, che aveva riconosciuto un individuo responsabile di diversi reati. Tenendo conto delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata, e della continuazione tra i reati, la pena era stata fissata in 5 anni e 10 mesi di reclusione, oltre a una multa di 8.000 euro.
Successivamente, la Corte d’Appello, prendendo atto di un accordo tra la difesa e la Procura Generale, ha parzialmente riformato la sentenza. L’imputato aveva rinunciato a gran parte dei motivi di appello, concentrandosi unicamente sulla rideterminazione della pena. La Corte, ritenendo congrua la richiesta concordata, ha ridotto la condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione e 7.000 euro di multa.
Il Ricorso per Cassazione e la Regola di Ammissibilità
Nonostante l’accordo raggiunto in appello, l’imputato ha deciso di presentare personalmente un ricorso per cassazione, lamentando l’omessa assunzione di una prova che riteneva decisiva. Tuttavia, questo passo si è rivelato proceduralmente fatale. La Suprema Corte ha immediatamente rilevato un vizio insanabile che ha precluso qualsiasi discussione sul merito della questione.
La legge, e in particolare l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla riforma del 2017, è estremamente chiara: il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei cassazionisti. La facoltà per l’imputato di agire personalmente è esclusa in questa fase del giudizio.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un solido orientamento giurisprudenziale, consolidato da una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017). I giudici hanno spiegato che la norma non è una mera formalità, ma risponde a una precisa scelta del legislatore di garantire un elevato livello di qualificazione tecnica nel giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, che richiede competenze specialistiche.
La Corte ha anche respinto ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma. La richiesta di una difesa tecnica specializzata non viola né il diritto di difesa (art. 24 Cost.), né i principi del giusto processo (art. 111 Cost.), né l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Anzi, la complessità del giudizio di Cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, specialmente in un sistema che prevede il patrocinio a spese dello Stato per garantire l’accesso alla giustizia anche a chi non ha mezzi economici.
Le conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia serve da monito: le regole procedurali, specialmente quelle relative all’ultimo grado di giudizio, devono essere rispettate scrupolosamente, e l’assistenza di un avvocato cassazionista non è una scelta, ma un requisito imprescindibile per l’ammissibilità del ricorso.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. L’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato nel 2017, stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Perché è richiesta l’assistenza di un avvocato cassazionista?
La Corte di Cassazione ha chiarito che il requisito di una difesa tecnica specializzata è giustificato dall’elevato livello di qualificazione professionale necessario per il giudizio di legittimità, che si concentra su errori di diritto e non sui fatti. Questa regola è considerata conforme alla Costituzione e alla CEDU.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8024 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8024 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Potenza il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Potenza del 12.5.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME,
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 6.6.2022, il Tribunale di Potenza aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile di tutti i reati a lui ascritti e, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva e la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 5 e mesi 10 di reclusione ed euro 8.000 di multa oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e le pene accessorie censeguenti;
la Corte di appello di Potenza, nel prendere atto dell’accordo processuale raggiunto dalla difesa dell’imputato con il Procuratore Generale in ordine alla rinuncia, da parte del primo, ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, di anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 7.000 di multa;
ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo la omessa assunzione di una prova decisiva.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte d RAGIONE_SOCIALEzione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 – 01).
Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l’art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 25.1.2024