Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5128 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 5128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha riformato riconoscendo le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, e rideterminando la pena – la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati per il reato di furto aggravato.
Avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno personalmente proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con un unico motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché sottoscritti personalmente dagli imputati e non da difensori abilitati al patrocinio in sede di legittimità.
Tale rilievo preliminare è dirimente: i temi proposti nel ricorso risultano superati dalla genetica inidoneità dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità.
Al riguardo, va ricordato che l’art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Nel caso in esame, i ricorsi sono redatti e sottoscritti personalmente dagli imputati e le deleghe ai difensori al deposito dei ricorsi non mutano la riconducibilità soggettiva degli atti, «essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugNOMErio, sia l’autenticazione’ ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso» (Sez. 3, in. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475).
Al riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 89:1.4 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201001) hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione nella necessità della rappresentanza tecnica per l’esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: «l’attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell’impostazione e nella redazione dell’atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell’apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto preceitivo dell’art. 6 comma 1».
La sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, dunque, costituisce espressione della necessaria rappresentanza tecnica e non mera formalità legata alla certezza della “paternità” dell’atto.
L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 ottobre 2023.