Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione presentato personalmente dall’imputato, senza la firma di un avvocato abilitato, è inammissibile. Questa decisione conferma l’importanza della difesa tecnica specializzata nel grado più alto della giustizia italiana e le conseguenze per chi ignora questa regola.
I Fatti del Caso
Un individuo, dopo essere stato condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello per i reati di sostituzione di persona e truffa, decideva di impugnare la sentenza di appello direttamente davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, invece di avvalersi di un difensore iscritto all’albo speciale, presentava il ricorso personalmente.
La Decisione sul Ricorso per Cassazione
La Suprema Corte, senza entrare nel merito delle doglianze, ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. La decisione si basa su una norma precisa e invalicabile introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’). Questa legge ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, stabilendo che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Di conseguenza, la possibilità per l’imputato di presentare personalmente l’atto è stata eliminata. L’inosservanza di questa prescrizione formale rende l’impugnazione irricevibile, precludendo qualsiasi esame delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha rafforzato la propria decisione richiamando una precedente e autorevole sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2017). In quella occasione, era stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma. I giudici hanno chiarito che l’obbligo della rappresentanza tecnica non viola il diritto di difesa (art. 24 e 111 Cost.) né i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 CEDU).
La motivazione risiede nell’elevato tecnicismo che caratterizza il giudizio di cassazione. Questo tipo di ricorso non serve a riesaminare i fatti, ma a controllare la corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura. Pertanto, il legislatore ha ritenuto ragionevole e necessario richiedere un’alta qualificazione professionale, escludendo la difesa personale per garantire che gli atti siano redatti con la competenza richiesta.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che tale requisito non limita l’accesso alla giustizia, poiché l’ordinamento prevede l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che consente anche a chi non ha mezzi economici di essere difeso da un avvocato qualificato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un importante monito: chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione deve obbligatoriamente rivolgersi a un avvocato cassazionista. Il ‘fai-da-te’ legale in questa sede non è ammesso e porta a due conseguenze negative: la prima è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che diventa quindi un’azione inutile; la seconda è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro. La scelta del legislatore di privilegiare la competenza tecnica è netta e non ammette deroghe.
È possibile presentare un ricorso per cassazione personalmente senza un avvocato?
No, a seguito della riforma legislativa del 2017 (legge n. 103/2017), il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, pena l’inammissibilità dell’atto.
Perché la legge richiede obbligatoriamente un avvocato specializzato per il ricorso in Cassazione?
La legge lo richiede a causa dell’elevato livello di qualificazione tecnica e professionale necessario per redigere correttamente un ricorso in Cassazione. Questo garantisce che l’impugnazione si concentri su questioni di diritto, come previsto per questo grado di giudizio, e non diventi un riesame dei fatti. Tale scelta è stata ritenuta ragionevole e non lesiva del diritto di difesa.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile perché presentato personalmente?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per questa ragione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15670 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 27/03/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15670 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 27/03/2025
R.G.N. 2300/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 03/10/1961 avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d’appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/10/2024 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno emessa in data 22/07/2019 con la quale l’imputato appellante NOME COGNOME era stato condannato alla pena di giustizia perchØ ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può, infatti, essere presentato dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente piø la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018 – Rv. 272011 – in motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto piø in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME