Ricorso per Cassazione: Perché è Inammissibile se Firmato dall’Imputato?
Nel complesso panorama della procedura penale italiana, le regole formali non sono semplici tecnicismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, chiarendo un punto cruciale riguardante la presentazione del ricorso per cassazione. La vicenda analizzata evidenzia come, a seguito della Riforma Orlando del 2017, la firma di un avvocato cassazionista sia un requisito imprescindibile, la cui assenza rende l’atto irrimediabilmente inammissibile.
Il Caso: Dalla Custodia Cautelare al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla richiesta di un imputato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, di ottenere una misura meno afflittiva. L’istanza era motivata da presunte condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario. Tuttavia, sia la Corte di Appello che, successivamente, il Tribunale di Catanzaro respingevano le sue richieste.
Non arrendendosi, l’imputato decideva di adire la Suprema Corte, presentando personalmente un ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale. Nel suo atto, lamentava una violazione di legge, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato il suo stato di salute.
La Decisione della Corte: Focus sul Vizio di Forma del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle condizioni di salute dell’imputato, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è basata sulla fondatezza o meno delle lamentele, ma su un vizio formale preliminare e insuperabile: la modalità di presentazione dell’atto.
La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto “personalmente” dall’imputato, in violazione di una norma procedurale fondamentale, modificata alcuni anni prima.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda sull’applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come Riforma Orlando). Questa novella legislativa, applicabile a tutti i ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore, ha introdotto un requisito di forma stringente.
La nuova formulazione della norma stabilisce che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei cassazionisti. Viene così esclusa la possibilità per l’imputato di presentare personalmente il ricorso, anche se questo fosse ammesso nei gradi di giudizio precedenti.
Poiché nel caso di specie il ricorso era stato presentato dopo l’entrata in vigore della riforma e portava la firma del solo imputato, la Corte non ha potuto fare altro che constatarne l’inammissibilità per carenza di un requisito essenziale previsto dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un insegnamento fondamentale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, la forma è sostanza. La Riforma Orlando ha voluto elevare il livello di tecnicismo del ricorso per cassazione, riservandolo a professionisti con una specifica qualificazione, al fine di garantire che alla Suprema Corte arrivino solo questioni di diritto formulate con la necessaria perizia. Per i cittadini, questa decisione sottolinea l’importanza cruciale di essere assistiti da un difensore abilitato in ogni fase del procedimento, specialmente quando si intende accedere al più alto grado di giudizio, dove un errore procedurale può precludere definitivamente l’esame nel merito del proprio caso.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo dei cassazionisti.
Qual era il motivo principale del ricorso presentato dall’imputato?
L’imputato lamentava la mancata considerazione delle sue condizioni di salute, che riteneva incompatibili con il regime di custodia in carcere, al fine di ottenere una sostituzione della misura cautelare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza entrare nel merito della questione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio di forma: è stato proposto personalmente dall’imputato e non tramite un avvocato cassazionista, come richiesto dalla nuova formulazione dell’art. 613 del codice di procedura penale, applicabile al caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17711 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 17711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Vibo Valentia il 21/11/1966
avverso l’ ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 16/01/2025 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 16/01/205 il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ ordinanza della Corte di appello di Catanzaro in data 04/09/2024, che aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carc applicata dal GIP.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, l’imputato deducendo violazione di legge in quanto la Corte d’appello non avrebbe considerato le proprie condizioni di salute, incompatibili con il regime carcerario.
Il ricorso è inammissibile.
A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ri stato proposto dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 agosto 2017), ai sensi dell’art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l’atto di ric
dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell’albo speciale
Cassazione.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato a pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese de procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 09/04/2025
Il Cons. est.
Il Presidente