Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38748 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
dato avviso atle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto personalmente da NOME COGNOME.
Rilevato che l’impugnazione risulta essere stata proposta personalmente dall’imputato, senza ministero del difensore.
Rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art.1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» e che tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d’inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell’art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell’iimpugnazione (Corte Cost. sent. n, 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore