Ricorso per cassazione: Inammissibile se non Firmato dall’Avvocato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nella procedura penale: il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato, altrimenti è inammissibile. La pronuncia chiarisce che neanche l’autenticazione della firma dell’imputato da parte del legale può salvare l’atto dal vizio procedurale. Analizziamo questa importante decisione e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Presentato Personalmente
Il caso trae origine dal ricorso presentato personalmente da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’atto di impugnazione, pur recando la firma dell’imputato autenticata dal suo difensore di fiducia, non era stato redatto e sottoscritto direttamente da quest’ultimo.
La questione è giunta all’attenzione della Suprema Corte, che è stata chiamata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017).
La Decisione della Corte: Il ricorso per cassazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente. Secondo i giudici, la normativa vigente non lascia spazio a interpretazioni: l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione e munito di specifico mandato.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si basa sull’interpretazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, novellata nel 2017, ha introdotto un requisito formale inderogabile per l’accesso al giudizio di legittimità. L’obiettivo del legislatore è stato quello di assicurare un filtro tecnico qualificato, riservando la redazione del ricorso a professionisti dotati di specifiche competenze.
La Corte ha sottolineato che l’autenticazione della firma del ricorrente da parte del difensore non è sufficiente a rendere ammissibile l’impugnazione. Tale atto, infatti, si limita a certificare la provenienza della firma, ma non trasforma un atto personale dell’imputato in un atto tecnico del difensore. Il ricorso rimane, nella sua sostanza, un’iniziativa personale, priva del requisito di professionalità imposto dalla legge.
I giudici hanno richiamato precedenti pronunce conformi, consolidando l’orientamento secondo cui la presentazione personale del ricorso non può essere sanata in alcun modo, determinando una declaratoria di inammissibilità “de plano”, cioè senza ulteriori formalità procedurali.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma la rigorosità dei requisiti di accesso al giudizio di cassazione. Per gli imputati e i loro difensori, le implicazioni sono chiare:
1. Mandato Obbligatorio: È essenziale che il ricorso per cassazione sia non solo predisposto, ma anche e soprattutto sottoscritto personalmente da un avvocato cassazionista.
2. Irrilevanza dell’Autentica: Affidarsi alla sola autenticazione della firma dell’assistito è una pratica errata e rischiosa, che conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
3. Conseguenze Economiche: L’inammissibilità comporta non solo la definitività della sentenza impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, che può essere anche di importo rilevante, come nel caso di specie.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la legge (art. 613 c.p.p. post-riforma del 2017) richiede obbligatoriamente, a pena di inammissibilità, che l’atto sia sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Se un avvocato autentica la firma dell’imputato sul ricorso, l’atto diventa valido?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’autenticazione della firma non sana il vizio. L’atto rimane un’iniziativa personale dell’imputato e non acquisisce la natura di atto tecnico del difensore, richiesta dalla legge.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende. Nell’ordinanza in esame, tale somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1595 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1595 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME WISSM (CUI CODICE_FISCALE) nato il 14/06/1996
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Il ricorso per cassazione proposto personalmente da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, …Lf -autent-icat-a-da-l-difenserr
Al fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui «l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. La corrispondente declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell’art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1- lett. a], cod. proc. pen.), come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.
Non vale a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente. Deve ribadirsi quanto già di recente precisato da questa Corte regolatrice (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636 – 01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, NOME, non massimata), che l’avvenuta autenticazione della firma del ricorrente in calce al ricorso ad opera del difensore che lo ha assistito nel giudizio di merito non muta il carattere strettamente personale e, quindi, l’inammissibilità dell’odierna impugnazione.
Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
Il Presidente