Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10243 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10243 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAVALLINO il 30/08/1955
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che:
con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede che ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e concesso la detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, oprd. Pen.;
la decisione è stata giustificata con il richiamo ai numerosi precedenti penali che gravano sul condannato per la medesima tipologia di reati oggetto del provvedimento di cumulo in esecuzione, oltre che alla luce degli altri precedenti penali e di polizia;
ritenuto che:
a fronte della motivazione il ricorrente propone censure di natura essenzialmente rivalutative e di merito segnalando inesistenti profili di illogicità in relazione ad elementi già congruamente oggetto di completa disamina;
nessun vizio deriva dalla mancata acquisizione dell’indagine socio familiare, tenuto conto che, nel caso di specie, non è stato indicato quali elementi positivi sarebbero emersi dall’adempimento non effettuato;
giova richiamare Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valen probatoria del singolo elemento»;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/01/2025