Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43751 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto personalmente da:
COGNOME nato a Nizza Monferrato il 29.06/1954
avverso la sentenza del 20/03/2024 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 19/09/2022 dal Tribunale di Asti, confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di NOME COGNOME per il reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61 n. Tcod. pen. e la conseguente pena inflitta nella misura di un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, riduceva tuttavia ad euro 5.000,00 l’entità della somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile costituita
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso in cassazione personalmente l’imputato lamentando, così testualmente si legge nell’atto di impugnazione,
“l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale”
Il ricorso è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’autenticazione, come nella specie, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, COGNOME, Rv. 272010-01; GLYPH Sez. GLYPH 5, GLYPH n. GLYPH 36161 GLYPH del GLYPH 16/03/2018, RAGIONE_SOCIALE> S., RAGIONE_SOCIALE Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177; Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 06/11/2024.